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03 Luglio 2026

Patente a crediti nei cantieri: il modulo per il recupero dei punti decurtati

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Alla nota n. 4634 del 24 giugno 2026 con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per uniformare l’attività delle Commissioni territoriali sul recupero dei crediti della Patente a Crediti, è stato ora aggiunto e reso scaricabile il relativo Modulo per la presentazione dell’istanza (PAC): disponibile in formato PDF, consente a imprese e lavoratori autonomi di formalizzare la richiesta di reintegro dei crediti decurtati. 

Il documento definisce criteri, modalità e parametri che le Commissioni dovranno applicare nell’esame delle istanze di recupero, precisando che il recupero è possibile fino a un massimo di 15 crediti.

Come presentare la richiesta di recupero crediti: le imprese e i lavoratori autonomi che intendono recuperare i crediti decurtati devono inviare l’istanza tramite PEC all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro presso cui ha sede la Commissione competente, anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza; nell’istanza deve essere illustrata la proposta formulata in relazione ai crediti decurtati, indicando ad esempio attività formative, investimenti programmati e tempi di realizzazione. È inoltre possibile richiedere un confronto con la Commissione.

Percorsi formativi e investimenti tecnologici: uno dei principali strumenti per recuperare crediti è rappresentato dalla formazione specifica. La nota INL precisa però che tali percorsi devono essere ulteriori rispetto alla formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 e non possono essere considerati validi ai fini dell’aggiornamento periodico previsto dalla normativa sulla sicurezza. Per essere riconosciuti dalle Commissioni, i corsi devono rispettare una serie di condizioni: essere organizzati dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro; essere svolti in presenza oppure in videoconferenza sincrona; prevedere un numero massimo di 30 partecipanti; prevedere contenuti in linea con le violazioni che hanno determinato la decurtazione dei crediti; essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013; al termine del percorso formativo il soggetto formatore deve rilasciare un attestato unico per ciascun corso; la nota introduce anche un criterio di calcolo preciso per l’attribuzione dei crediti: per ogni ora di formazione sono riconosciuti 0,25 crediti; la durata del corso  minima deve essere pari a: (30 – crediti rimanenti) × un moltiplicatore compreso tra 0,8 e 1,5.

Investimenti tecnologici e organizzativi finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la Commissione valuta gli investimenti in base alle risorse economiche dell’impresa, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate. Tra gli esempi di investimenti considerati rilevanti dall’INL figurano: sistemi di rilevamento ambientale; dispositivi di protezione individuale o abbigliamento da lavoro intelligenti, dotati di elettronica o sensori integrati; tecnologie per la sorveglianza sanitaria, quali cartelle cliniche elettroniche e sistemi di tracciamento dell’esposizione a sostanze pericolose; sistemi di robotica e automazione per operazioni pericolose; metodologie didattiche e di assistenza caratterizzate da tecnologie immersive, come realtà virtuale, aumentata o mista, utilizzate per simulazioni di emergenza, formazione e assistenza da remoto.

La nota individua inoltre specifiche fasce di attribuzione dei crediti, applicabili anche agli investimenti realizzati con il supporto di finanziamenti pubblici: 1 credito per investimenti compresi tra 5.000 e 25.000 euro; 3 crediti per investimenti superiori a 25.000 euro e fino a 50.000 euro; 6 crediti per investimenti oltre i 50.000 euro.