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22 Agosto 2026

DVR senza Data Certa: la Cassazione fa chiarezza con la Sentenza 14579/2026

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Con la Sentenza n. 14579/2026, la Corte di Cassazione è tornata a fare assoluta chiarezza su un tema che continua a essere oggetto di pesanti contestazioni in sede ispettiva: la data certa del DVR. La pronuncia del 2026 fissa un principio rigido che i Datori di Lavoro e gli RSPP devono recepire immediatamente per evitare la nullità del documento e le conseguenti sanzioni. La pronuncia della Suprema Corte trae origine dal ricorso di un imprenditore sanzionato dagli organi di vigilanza a causa dell'impossibilità di dimostrare con precisione la data di redazione del proprio Documento di Valutazione dei Rischi: il datore di lavoro sosteneva che la firma apposta in calce dal medico competente, dall'RSPP e dal rappresentante dei lavoratori (RLS) fosse di per sé sufficiente ad attestare la storicità del documento in una determinata data.  La Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando che la semplice sottoscrizione autografa delle parti non possiede l'efficacia giuridica di una "data certa" opponibile ai terzi (ovvero agli ispettori dell'ASL o dello Spresal):in assenza di un elemento oggettivo e immutabile che certifichi il momento esatto della creazione del file o del cartaceo, il DVR viene legalmente considerato come "non redatto", facendo scattare le medesime sanzioni previste per l'omessa valutazione. Per garantire la data certa nel 2026 c'è la Marca Temporale (Timestamp):  genera una validazione temporale opponibile a terzi, garantita da un certificatore accreditato. Un'alternativa valida consiste nell'inviare il file del DVR tramite PEC all'indirizzo dell'azienda stessa o dei componenti del servizio di prevenzione. La ricevuta di avvenuta consegna della PEC conferisce per legge data certa al contenuto dell'allegato.

In conclusione, questi - di seguito elencati - sono stati gli elementi decisivi che hanno portato la Cassazione a ritenere che la data indicata nel DVR fosse falsa: 1) “La mancata esibizione del DVR citato all’ispettore del lavoro”, quale “elemento che contribuisce a fondare un legittimo dubbio sulla sua valenza probatoria”; 2) “Le dichiarazioni di E., responsabile per la prevenzione e la protezione e dunque destinatario di compiti specifici concernenti l’elaborazione del DVR”; 3) “La considerazione, che ne assorbe ogni altra, che non sussistono le condizioni per ritenere che il DVR in parola abbia data certa” dal momento che esso “non era sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”; 4) Il fatto che “vi è una evidente differenza tra i diversi DVR prodotti;