News

05 Agosto 2026

Legge di conversione del D.L. 62/2026: le novità su caporalato digitale e welfare

legge-di-conversione-del-dl-622026-le-novita-su-caporalato-digitale-e-welfare

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 25 giugno 2026, n. 112, di conversione del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, che rende definitive le misure su salario giusto, occupazione e contrasto al caporalato digitale. In sede di approvazione definitiva, sono stati introdotti importanti correttivi e nuove tutele volte a supportare le aziende, l’inserimento lavorativo e la stabilità contrattuale.

Si estende il perimetro del provvedimento ai seguenti temi: tirocini extracurriculari (art. 4-bis); tutor per la sostenibilità economica (art. 6-bis); graduatorie per il collocamento lavorativo delle persone con disabilità (art. 6-ter); contrattazione collettiva di prossimità (art. 7-bis); distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva (art. 16-quater); continuità occupazionale dei lavoratori somministrati (art. 16-quinquies); contributo alla Federazione nazionale Maestri del lavoro(art. 16-sexies).

Sul fronte del Welfare, l’art. 6 del decreto-legge 62/2026 – Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro – introduce misure per sostenere la genitorialità e la maternità attraverso incentivi economici diretti alle imprese virtuose:  le aziende in possesso delle certificazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 184/2025 (come la certificazione UNI/PdR 192/2026) potranno beneficiare di un esonero contributivo 

Il Capo III del decreto, “Misure di prevenzione e di contrasto del caporalato digitale” (artt. dal 12 al 15) si occupa di regolamentare il lavoro intermediato da piattaforme, introducendo criteri stringenti per prevenire lo sfruttamento e garantire la trasparenza dei processi decisionali automatizzati.

Comunicazioni obbligatorie: dati e indicatori di rischio (art. 13) : per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro, tale nuovo comma prevede che sia emanato un decreto del Ministero del Lavoro per definire specifici indicatori di rischio e dati che le piattaforme digitali dovranno trasmettere.

Obblighi di informazioni al lavoratore e trasparenza algoritmica (art. 14): le piattaforme devono fornire ai lavoratori – in modo chiaro, accessibile e comprensibile – informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per l’assegnazione delle attività; la determinazione o modifica dei compensi; la valutazione delle prestazioni; la sospensione, limitazione o cessazione dell’accesso alla piattaforma.

Rafforzamento tutele per i rider delle piattaforme digitali (art. 15): accesso certificato in caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l’accesso da parte del lavoratore è consentito con SPID, CIE o CNS oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma ad un singolo codice fiscale, con il divieto assoluto di cedere le proprie credenziali a terzi (o usare account di altro titolare), pena sanzioni fino a 1.200 euro; unicità dell’account  rischiando multe fino a 1.500 euro per ogni account irregolare; libro Unico del Lavoro; formazione SIISL entro trenta giorni dalla prima prestazione.