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28 Giugno 2026
Esclusa la responsabilità del lavoratore a fronte di gravi carenze e omissioni del DVR
Non va dimenticato che anche il lavoratore può rispondere penalmente sia in via contravvenzionale sia per reati di evento, potendo essere imputabile per lesioni personali colpose (art.590 c.p.) e omicidio colposo (art.589 c.p.) con violazione di norme prevenzionistiche per aver causato ad altri un infortunio.
Con Cassazione Penale, Sez.IV, 10 giugno 2026 n.21473, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità del lavoratore A., che era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per il “delitto di cui agli artt.590, commi 2 e 3, cod. pen., per avere, per negligenza, imprudenza e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionato a B. una lesione personale grave.” Inoltre l’imputato è stato giudicato penalmente responsabile “ per avere, nella medesima qualità e nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, compiuto di propria iniziativa manovre atte a compromettere la sicurezza di altri lavoratori, in particolare effettuando una manovra di virata verso il mare con il carico sospeso, in presenza di B., che veniva schiacciato contro i containers fissi lato mare.” . Il reato era ritenuto dal Tribunale un “fatto aggravato dall’essere stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.” Il lavoratore A. ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo - tra le varie argomentazioni difensive - che, “pur avendo i giudici di merito riconosciuto che il datore di lavoro aveva completamente omesso di considerare il rischio elevato connesso all’attività di sollevamento dei container". Con riferimento al caso di specie, l’imputato ha fatto presente come “non solo la lavorazione non fosse stata oggetto di valutazione preventiva, ma anche come i gruisti e gli addetti fossero formati a svolgere le lavorazioni attraverso prassi non codificate e non regolamentate.” La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore A., annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste; le carenze nel DVR rappresentavano, nel caso di specie, un vizio all’origine: “il DVR non costituisce un mero adempimento formale, ma è il perno dell’intero sistema di prevenzione". In quest’ultimo caso, “la colpa del lavoratore è stata ancorata non alla carenza organizzativa, bensì alla violazione di una regola cautelare immediatamente percepibile ed esigibile.”
