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10 Aprile 2026

Manuale uso macchinari: obblighi e responsabilità 2026

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Il manuale uso macchinari rappresenta un elemento essenziale del sistema di prevenzione previsto dal Dlgs 81/2008, in particolare nell’ambito degli obblighi del datore di lavoro relativi all’uso delle attrezzature di lavoro. Il datore di lavoro ha il compito di mettere a disposizione tali istruzioni, garantire che siano comprese dai lavoratori e vigilare sul loro rispetto. Le recenti pronunce giurisprudenziali hanno rafforzato il principio secondo cui il manuale non è un documento formale, ma uno strumento operativo che incide direttamente sulla responsabilità aziendale: con la pronuncia Cassazione Penale, Sez.III, 12 marzo 2026 n.9573 la Corte ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver messo nella disponibilità dei lavoratori una graffiatrice industriale senza i dispositivi previsti dal manuale d’uso. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, “evidenziando come la sentenza confonda le “istruzioni d’uso” (della macchina graffatrice), la cui tenuta è obbligatoria, con il “manuale d’uso” dell’attrezzatura o della macchina da utilizzare, predisposto dal produttore, che non necessita neppure di trasfusione nel DVR.” Nel rigettare il ricorso e confermare la condanna dell’imputato, la Corte ha sottolineato come “i due concetti (“istruzioni d’uso” e “manuale d’uso”) debbano essere considerati sinonimi, e che la macchina non era utilizzata secondo le istruzioni d’uso, dal momento che era sprovvista delle protezioni gialle in forato previste dal costruttore.

Passiamo ora ad una sentenza dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 23 giugno 2025 n.23318), con cui la Corte si è pronunciata sulle responsabilità di A., in qualità di datore di lavoro, per il “reato di lesioni gravi subite dal dipendente B., rimasto ferito a un dito della mano sinistra e giudicato guaribile in tempo superiore a 40 giorni.”  Secondo i Giudici di merito, A. “consentiva l’utilizzo del macchinario denominato “Linea completa Exeller” marca Finetech tipo Rw/01/2007 anno 2008 matricola …, sprovvista di carter posti a protezione degli organi in movimento (cinghie e pulegge, coltelli e nastro trasportatore), atti a impedire il contatto tra l’operatore e il macchinario, così che il lavoratore, al fine di rimuovere delle strisce di cartone prodotte dagli scarti di lavorazione che occludevano l’aspiratore, infilava la mano nel condotto dell’aria urtando le lame in movimento.” Peraltro, “anche nel documento di valutazione dei rischi era stata prevista la necessità di installare il carter ed era stato fatto obbligo al datore di lavoro di proteggere tutte le parti in movimento.” Inoltre, la sentenza specifica che “anche il manuale d’uso del macchinario prevedeva alla pag.56 lo stesso dovesse essere completamente inaccessibile durante il funzionamento e a pag.57, nel paragrafo dedicato alla sicurezza antinfortunistica, espressamente vietava assolutamente di rimuovere i carter di sicurezza o di rendere inattive le sicurezze antinfortunistiche, riferendosi non a un singolo carter, ma a più carter.” Si consideri anche che “al lavoratore non era stata impartita la formazione specifica riferita a quel macchinario Exeller Line tipo RW/01/2007”. Secondo la Corte, in conclusione, “l’atto del lavoratore, seppure imprudente, non poteva definirsi abnorme, perché non eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente attribuite nell’ambito del ciclo produttivo.”