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News
17 Marzo 2026
Dpi per la protezione delle mani: sentenze di Cassazione
Alla base degli infortuni vi è una cattiva scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori in relazione alle operazioni che questi sono chiamati ad effettuare e quindi ai rischi specifici a cui sono esposti.
Lo dimostrano tre sentenze:
1) Cassazione Penale, Sez.IV, 28 marzo 2022 n.11037, con cui la Corte, quattro anni fa, ha confermato la condanna di S.M., “nella sua qualità di Dirigente con procura speciale della Soc. S. ITALIA S.P.A.”, per avere “cagionato alla dipendente P.L. gravi lesioni personali […] da cui derivava una malattia con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo pari a gg.192 con l’indebolimento permanente dell’organo dell’apprensione valutato in misura del 6%”. Era accaduto che, mentre l’aiuto cuoco P.L., “indossando dei semplici guanti in lattice, svolgeva l’operazione di apertura di una pesante latta di tonno e svuotamento del contenuto della predetta latta (del peso di Kg 1,7 circa) in un altro contenitore, a causa dello scivolamento della latta dalle mani, si procurava le gravi lesioni personali”. Ad S.M. è stata imputata la “violazione di cui all’art.18 co.1 lett.F e art.77 co.4 lett.D del D.lgs nr.81/08 per non aver rispettato le disposizioni ivi imposte (art.18 co.I. lettera F del D.lgs nr.81/08) secondo cui “il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere ai singoli lavoratori l’osservanza sull’uso dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale (in questo caso i guanti anti-taglio) messi a loro disposizione” e l’obbligo, altresì, per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei DPI ad uso personale (art.77 co.4 lettera D del D.lgs nr.81/08)
2) Cassazione Penale, Sez.IV, 5 maggio 2020 n.13575: la Corte ha confermato la condanna non solo del datore di lavoro M.D. per il reato di lesioni personali colpose, ma anche della persona giuridica M.D. S.p.a., “dichiarata responsabile dell’illecito amministrativo ex art.25-septies, comma 3, d.lvo n.231 del 2001” e “condannata [quest’ultima] al pagamento della sanzione di euro trentamila, con la sanzione interdittiva di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di mesi tre.”
In particolare, “M.D. è stato condannato per lesioni colpose, perché nella sua qualità di amministratore unico della M.D. s.p.a., per colpa generica e per violazione degli artt.29, comma 3 (non aggiornata valutazione dei rischi in relazione all’operazione di sbloccaggio della plastica di seguito descritta, considerato il frequente numero degli infortuni per la medesima causa verificatasi nel corso degli anni), e 77, comma 3 (omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica), d.lvo n.81 del 2008, cagionava al dipendente S.F., con mansioni di attrezzista, un trauma alla mano sinistra con ferite ed ustioni.”
3) Cassazione Penale, Sez.IV, 5 ottobre 2017 n.45842: la Corte si è pronunciata sulle responsabilità del datore di lavoro G.T. per il reato di lesioni personali colpose cagionate al suo dipendente S.EM., giudicate guaribili in 68 giorni: la persona offesa stava imparando da un operaio più esperto, tale G.C., una lavorazione su una macchina utensile a tornio parallelo.
All’imputato, quale datore di lavoro, è stato addebitato di “non avere disposto e preteso che il dipendente indossasse il necessario dispositivo di protezione individuale (guanti in pelle idonei a prevenire il contatto delle mani con parti taglienti) e di non avere preteso che i preposti al reparto esigessero che i lavoratori osservassero tale misura di sicurezza.” Secondo la Corte, “è risultato pacificamente che i guanti in lattice indossati dal S.EM. al momento dell’infortunio erano del tutto inidonei a prevenire o ridurre il rischio di infortuni del tipo di quello verificatosi.”
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