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11 Gennaio 2026

Sentenza cassazione penale:le responsabilità legate a fornitura e uso dei DPI

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Il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente” e, a seguire, devono “richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione” (art.18 c.1 lettere d) e f) D.Lgs.81/08). Sul tema della vigilanza sull’utilizzo dei DPI, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (con Cassazione Penale, Sez.IV, 20 dicembre 2018 n.57706) sul presupposto che il datore di lavoro, “quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori”. Il lavoratore ha l’obbligo - anche in questo caso penalmente sanzionato - di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione” (art.20 c.2 lettere b) e d) D.Lgs.81/08). La Corte ha confermato la condanna di A., quale datore di lavoro della V.P. S.p.a., per aver causato al dipendente B. “lesioni consistenti in un trauma oculare perforante con prognosi di 79 giorni, […] omettendo di fornire allo stesso i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, in violazione dell’art.18 D.Lgs. cit. ed omettendo di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.  La sentenza precisa che “i tecnici della prevenzione Asl di V., intervenuti per le verifiche di rito, non avevano rilevato alcuna carenza né in relazione alla formazione ed informazione del lavoratore né in merito all’attrezzatura di lavoro utilizzata dallo stesso: conformemente alle previsioni del D.V.R. aziendale, B. era stato dotato dei guanti e degli occhiali protettivi indicati come dispositivi di protezione individuale per la prevenzione del rischio tipico della lavorazione eseguita, consistente nella proiezione di materiale.” Ciò detto, “ciò che invece avevano contestato è il fatto che il lavoratore avrebbe dovuto utilizzare gli occhiali protettivi per compiere l’operazione che non portava in quanto indossava occhiali da vista che non consentivano l’utilizzo del dispositivo di protezione”, laddove, invece, “sarebbe stato necessario utilizzare dei sovra occhiali non disponibili in azienda neanche al momento del sopralluogo condotto dallo Spisal e che venivano acquistati solo nel novembre del 2017 all’esito dei controlli e delle contestazioni.” Come già anticipato, la Cassazione ha confermato la condanna di A., ritenuto “responsabile delle lesioni cagionate al dipendente B. poiché […] aveva omesso di fornire al dipendente occhiali protettivi da indossare contestualmente all’utilizzo di occhiali da vista in violazione dell’art.18 comma 1, lett.d) D.Lgs.n.81 del 2008 ed in quanto aveva omesso di richiedere ai lavoratori l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di uso dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione in violazione di quanto previsto dall’art.18, comma 1, lett.f) D.Lgs.n.81 del 2008.”Dopo aver premesso che “dunque i DPI sono attrezzature da indossare per ridurre i rischi legati alla propria mansione (guanti, mascherine, occhiali protettivi, elmetti)”, la Corte chiarisce che “il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di garantire la tutela dei lavoratori secondo le norme di prevenzione per i rischi sul lavoro ma nel momento in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti dalle misure tecniche ed organizzative di prevenzione, è obbligato ad individuare quali siano i dispositivi di protezione individuale concretamente idonei a proteggere il lavoratore.” A fronte di tale quadro, quindi, “il datore di lavoro è il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi.”