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News
20 Dicembre 2025
Sicurezza sul lavoro: convertito in legge il D.L. 159/2025
La Camera dei Deputati, in data 18 dicembre 2025, ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge di conversione del Decreto cd. “Sicurezza” (D.L. n. 159/2025), recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Con riguardo alle novità di maggiore interesse per il settore, in sede di conversione è stato introdotto l’art. 1-bis, prevedendo che la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 – nell’ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché delle imprese turistico-ricettive – si possano concludere entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. Questo il contenuto dell’articolo 1-bis: Art. 1-bis. – (Termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro ».
Sono state apportate modifiche anche all’articolo 5 del DL 159/2025 con riferimento ad alcune attrezzature importante per l’accesso in sicurezza, le scale verticali permanenti: la modifica riguarda l’articolo 113 (Scale) del Testo Unico dove il comma 2 era stato già completamente sostituito (dal DL 159). Ora si fa riferimento non più a scale di altezza superiore 2 metri, ma a 5 metri. Questo il nuovo comma 2 dell’Articolo 113 – Scale: 2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. Inoltre, con le nuove modifiche dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: « 1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026 ».
In allegato l’articolato del decreto legge con le modifiche apportate dalla legge di conversione (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)
1766401427-DDL-N.-1706-A__testo_approvato_al_Senato_e_Camera.pdf
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