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12 Febbraio 2018
Attrezzature aziendali: l’obbligo di tenuta del registro dei controlli
L’articolo 71 comma 4 lettera b, prevede che “siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto”.
Questa previsione, richiede che il datore di lavoro istituisca e mantenga aggiornato un registro su cui vengano annotati i controlli sulle attrezzature, come minimo, quelli obbligatori per legge.
Tipologie di controlli e manutenzioni
Prima di tutto, dobbiamo fornire alcune definizioni:
Manutenzione periodica: sono tutti quegli interventi, previsti dal produttore, per mantenere in efficienza una determinata attrezzatura, impianto, dispositivo;
Manutenzione straordinaria: sono gli interventi di riparazione messi in atto a seguito di un evento specifico che può aver danneggiato un elemento o parte di esso;
Sorveglianza: l’art. 20 comma 2 lettera prevede che il lavoratore che rilevi una condizione di eventuale pericolo, la segnali immediatamente al datore di lavoro al dirigente o al preposto. Si attua in continuo durante la propria attività di lavoro. Nel caso degli impianti e attrezzature antincendio, alla sorveglianza corrispondono controlli interni visivi;
Controllo: sono interventi finalizzati a verificare la corretta funzionalità. A differenza della sorveglianza, il controllo prevede una determinata periodicità e che questo venga eseguito in un determinato momento. Serve, in particolare, per individuare eventuali malfunzionamenti di dispositivi di sicurezza, quali i microinterruttori o i pulsanti di emergenza, che non sarebbero altrimenti rilevabili durante la normale attività di lavoro;
Verifica: sono gli interventi svolti da ente terzo, volti a verificare che un determinato dispositivo o attrezzatura abbia caratteristiche di sicurezza adeguate.
I controlli obbligatori previsti per legge
Vediamo, di seguito, quelli che sono, in base al D.Lgs. 81/2008, i controlli obbligatori che, quindi, determinano l’obbligo del registro:
Impianti e dispositivi di sicurezza (art. 64 comma 1 lettera e): sebbene non si parli di attrezzature, è importante citare questo articolo proprio per capire al meglio a cosa servano i controlli sui dispositivi di sicurezza. Prendiamo, ad esempio, le luci di emergenza: come faccio a sapere se funzionano o meno? L’unico modo è provandole, ovvero simulando la condizione che ne determina l’azionamento. E’ il classico caso dei dispositivi di sicurezza, dove a comandare non è l’affidabilità (per quanto tempo un determinato dispositivo funziona), ma la disponibilità (qual è la probabilità che il dispositivo funzioni quando mi serve). In questi casi, il controllo vuole essere un’attività, determinata nel tempo, finalizzata a verificare che un determinato dispositivo funzioni;
Attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione (art. 71 comma 8 lettera a): in questa categoria rientrano attrezzature quali i carriponte, paranchi, gru a torre ecc. la cui sicurezza, è determinata in maniera decisiva dalle modalità di installazione. Anche in questo caso, non posso essere sicuro della corretta funzionalità dell’attrezzatura fino a quando non ho attuato una serie di controlli che dovrò annotare. Potremmo parlare di collaudo;
Attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origini a situazioni pericolose (art. 71 comma 8 lettera b): se ho un’attrezzatura che è sicura fin quando è in buono stato, devo adottare un protocollo di controllo, con annessa registrazione, finalizzato a verificare che lo stato della stessa attrezzatura rimanga all’interno di parametri di corretto funzionamento. In questo caso, la lettera b prevede due tipi di controlli: controlli periodici e controlli straordinari, questi ultimi, da effettuare in occasione di eventi eccezionali;
Impianti elettrici e protezione dai fulmini (art. 86 comma 1): oltre alla verifica periodica della messa a terra e dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, il datore di lavoro deve definire e attuare un piano di controllo degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini. In assenza di decreto specifico (comma 2) si applicano le norme tecniche. Come per le attrezzature, anche in questo caso, è obbligatoria la registrazione e la messa a disposizione delle autorità (comma 3);
Impianti e attrezzature antincendio (D.M. 10/03/1998, allegato IV punto 4.1.3): anche in questo caso non parliamo di attrezzature nel senso stretto del termine, ma, in questo particolare ambito, il controllo è di grande importanza. Il controllo comprende sicuramente il famoso controllo semestrale ma può prevedere anche controlli interni per lo più visivi come previsto, ad esempio, nella norma UNI 9994-1:2013 punto 4.4.;
Apprestamenti, attrezzature di lavoro, impianti e dispositivi nei cantieri temporanei e mobili (art. 95 comma 1 lettera d): finalizzati ad eliminare eventuali difetti che possono indurre pericoli. Come previsto per le attrezzature di cui al punto 2, nei cantieri temporanei e mobili utilizzo attrezzature che porto sul posto; non possono non effettuare controlli volti ad individuare eventuali condizioni legate all’ambiente di lavoro o al luogo di installazione (in piano, di portata sufficiente ecc.) che potrebbero indurre dei pericoli;
Impianti di areazione e condizionamento (allegato IV punto 1.9.1.4): il controllo degli impianti aeraulici risulta molto importante al fine di ridurre i rischi legati a cattiva resa o rischi biologici. La pulizia, sanificazione ecc. sono strumenti essenziali e il controllo della loro efficacia è importantissimo;
Funi e catene (allegato VI punto 3.1.2): le funi e le catene devono essere controllate ogni tre mesi, a meno di diversa indicazione del produttore. Questo si applica anche alle funi e catene inserite all’interno di macchinari quali carrelli elevatori, carriponte, paranchi ecc.;
Attrezzature per il sollevamento delle persone non previste a tal fine (allegato VI punto 3.1.4): quando per sollevare persone, in condizioni straordinarie, si usano attrezzature non previste a tal fine (es. ceste per carrelli elevatori), si devono adottare specifici controlli prima del loro utilizzo; anche in questo caso, vi è un obbligo di registrazione di questi controlli;
DPI (allegato VIII): l’allegato specifica che, per ridurre il rischio di “protezione inadeguata”, si provveda ad effettuare “controlli regolari” sui dispositivi di protezione individuale.
Per le attrezzature di cui ai punti 2 e 3, sono, inoltre previste queste indicazioni che si ritiene siano valide per qualsiasi controllo di cui ai punti precedenti:
I controlli devono essere effettuati da persona competente;
I risultati dei controlli devono essere annotati e conservati per almeno 3 anni;
Se un’attrezzatura viene usata fuori della sede di lavoro, la stessa deve essere accompagnata dal risultato dell’ultimo controllo.
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