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02 Maggio 2025
La formazione sulla sicurezza del Datore di Lavoro: le novità dell'ultimo accordo Sato-Regioni
Lo scorso 17 aprile, dopo una lunga attesa, è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che introduce importanti novità relative alla formazione sulla sicurezza sul lavoro. L’Accordo, emanato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Testo unico sulla Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008), ridefinisce gli obblighi formativi per le diverse figure aziendali e accorpa e rivisita i precedenti Accordi. Una novità di sicuro interesse per il mondo delle imprese è la formazione obbligatoria del datore di lavoro. Infatti, al fine di riuscire a svolgere con la necessaria competenza e consapevolezza le funzioni attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), il Datore di Lavoro dovrà seguire un corso base di formazione della durata di almeno 16 ore. Il corso può svolgersi in presenza ma anche in modalità di video conferenza sincrona (diretta on line) e in e-learning (piattaforma on line con partecipazione asincrona). Il datore di lavoro attraverso il corso (minimo di 16 ore) sarà in grado di svolgere i compiti, gli “obblighi” ex art. 18 D. Lgs. n. 81/2008, conoscendo gli aspetti normativi, di organizzazione e gestione della sicurezza e le responsabilità (quindi sanzioni) legate al suo ruolo. Secondo quanto stabilito dal punto 3, Parte II, dell’Allegato A dell’Accordo, la formazione dovrà coprire tematiche essenziali quali: l’organizzazione della prevenzione aziendale, la valutazione dei rischi, la gestione delle emergenze e la vigilanza sull’attuazione delle misure di sicurezza. In caso di cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo aggiuntivo (con durata minima di 6 ore), con i contenuti e i compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria: questo modulo – denominato “Modulo Cantieri” – risponde alla necessità di garantire un’adeguata preparazione per la redazione dei piani di sicurezza e per la gestione dei rischi nei contesti ad alto indice di pericolosità, come appunto i cantieri edili. Il riferimento normativo in questo caso è l’articolo 97 del Testo Unico, che impone al datore di lavoro dell’impresa affidataria il possesso di una formazione specifica.. Ad oggi solo i Datori di lavoro che assumono in sé il ruolo diretto di RSPP hanno effettuato i corsi previsti, nei casi e modi stabiliti dalla legge.