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13 Maggio 2025

Formazione dei Preposti: cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 17 Aprile 2025

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L’Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 mette un punto al percorso di evoluzione normativa della Formazione dei Preposti iniziato con il Decreto Fiscale, poi convertito in Legge 215 del 2021, che introduceva non solo l’obbligo di “individuare” i preposti, ma modificava l’articolo 37 del D.lgs. 81/08, riducendo la periodicità degli aggiornamenti della loro formazione, da 5 a 2 anni e stabilendo la modalità di erogazione in presenza come unica valida.

L’Accordo stabilisce in modo chiaro gli obiettivi, la durata, i contenuti e le modalità di verifica di apprendimento e di efficacia e le modalità di erogazione della formazione:

1) Obiettivi del Corso: la formazione introdotta dall’Accordo ha come obiettivo principale l’acquisizione da parte dei preposti delle competenze necessarie svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 D.lgs. n. 81/2008), orientandoli alla consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo; far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale; far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione; far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori; illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione; illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.

2) Requisiti di accesso: l’Accordo specifica che al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione di base per lavoratori (generale e specifica).

3) Contenuti e durata della formazione: la formazione iniziale ha durata minima di 12 ore, articolata in 4 moduli: Giuridico normativo, Gestione e organizzazione della sicurezza, Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività, Comunicazione e informazione

4) Aggiornamenti: come già previsto dal Decreto Fiscale, poi convertito in Legge 215 del 2021, l’aggiornamento della formazione deve essere effettuato con “cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” ed ha una durata minima di 6 ore, nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita, in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.

5) Verifiche dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione: la formazione di base e gli aggiornamenti, si concludono con la verifica dell’apprendimento, che, secondo quanto indica l’Accordo, consiste in un colloquio oppure in un test (rispettivamente di almeno 30 domande a risposta multipla per il corso base e almeno 10 domande a risposta multipla per gli aggiornamenti)

6) Modalità di Erogazione: le modalità di erogazione valide sono in presenza fisica, videoconferenza sincrona.

Cosa fare se un preposto ha già effettuato la formazione ai sensi dell’abrogato ASR 21/12/2011? .L’Accordo del 2025 stabilisce che non oltre 12 mesi dalla pubblicazione e quindi dalla sua entrata in vigore, potranno essere comunque avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi abrogati e che la formazione effettuata secondo ASR 21/12/2011 è riconosciuta come credito formativo totale. Da tenere in nota, invece, che l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.