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18 Settembre 2017

SENTENZA - Infortunio e mancata formazione

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"E' vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore. [...] Tuttavia, la riferibilità causale a tale inadempienza dell'infortunio verificatosi nel caso di specie doveva essere approfondita in modo più ampio e argomentato [...] ".


Il fatto

l lavoratore era intento alla sostituzione dei c.d. "distanziali", dispositivi che servivano per regolare l'apertura e la chiusura della pressa denominata N 11: operazione che veniva sempre eseguita da una coppia di operai, uno dei quali era impiegato al quadro comandi e l'altro eseguiva l'operazione di sostituzione propriamente detta; dopo avere eseguito lo svitamento a pressa aperta dei bulloni che bloccavano i distanziali, il S.P. chiedeva al lavoratore G. F., che con lui cooperava quale impiegato al quadro comandi, di abbassare i settori per rimuovere i distanziali; in tale frangente, dopo avere svitato i bulloni e avere dato l'ok al collega per far scendere il pistone, il S.P. rimuoveva un bullone che aveva svitato e, dimenticando di avvisare il collega G. e senza attendere la sua autorizzazione, infilava la mano destra tra la piastra superiore e quella inferiore della macchina, per estrarre il distanziale; ma a quel punto egli veniva attinto alle dita dalla pressa che si chiudeva nuovamente, e ciò gli cagionava lesioni personali consistite nell'amputazione della I falange del I-II dito della mano destra, da cui derivava una malattia e un'incapacità di attendere alle proprie ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni.


La responsabilità imputata al datore di lavoro

All'A.A. si rimprovera in particolare di non essersi assicurato che il lavoratore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del reparto di appartenenza.


Il ricorso

Si lamenta vizio di motivazione in riferimento al nesso causale tra l'omissione contestata all'imputato e l'evento lesivo. Non é infatti sufficiente affermare, come fa la Corte di merito, che non vi sarebbero stati fattori causali alternativi, atteso che sarebbe stato necessario chiarire quale sarebbe stata la condotta omessa e che, soprattutto, non é esaustivo il riferimento a un possibile malfunzionamento del macchinario come unica possibile causa alternativa dell'accaduto, atteso che sarebbe stato necessario esaminare quale ulteriore fattore causale alternativo l'errore umano del G. (errore che in effetti vi fu, e consistette nell'aver egli pigiato due volte il comando di movimento del pistone).


Ricorso accettato

"E' vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore. [...] Tuttavia, la riferibilità causale a tale inadempienza dell'infortunio verificatosi nel caso di specie doveva essere approfondita in modo più ampio e argomentato [...] ".

Doveva sicuramente essere chiarito in modo più preciso in che termini l'infortunio potesse collegarsi causalmente alla ravvisata condotta omissiva (ossia a una carente e lacunosa cura della formazione del dipendente in rapporto alla specifica operazione nel cui ambito l'incidente si verificò);

nella ricostruzione dell'accaduto, infatti, non era stato approfondito adeguatamente l'aspetto relativo alla rilevanza causale di altri fattori, fra cui la condotta dell'altro lavoratore adibito alla manovra: nella ricostruzione fattuale dell'evento, é emerso che costui schiacciò una seconda volta il pulsante perché sul monitor non si era accesa l'icona che confermava l'operazione ed egli non aveva visto il pistone scendere.

[Fonte Olympus]