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11 Settembre 2015

Codice di prevenzioni incendi: come è nato, come sarà applicato

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Sulla gazzetta ufficiale del 20 agosto 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il nuovo dispositivo normativo corona un percorso intrapreso dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco iniziato da circa un anno e mezzo: per la prima volta le norme per la sicurezza antincendi delle attività, dopo una prima e intesa stesura, sono state sottoposte ad “inchiesta pubblica” con la divulgazione, avvenuta nell’aprile del 2014, della prima bozza del nuovo testo denominato “Codice di Prevenzione Incendi”.

La condivisione in via di formulazione della proposta normativa con tutti i portatori di interesse, ordini e collegi professionali, associazioni di professionisti ed imprese, ha consentito di ottimizzare il processo di razionalizzazione, riorganizzazione ed aggiornamento delle norme tecniche di prevenzione incendi. Le norme tecniche di prevenzione incendi allegate al DM 3 agosto 2015 sono state sviluppate sulla solida base dei criteri di prevenzione incendi emanati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel corso degli ultimi 40 anni e confrontati con le norme di sicurezza antincendio adottate da enti di normazione sia europea che internazionale. Lo sforzo maggiore è stato quello di riorganizzare, in maniera omogenea, tutti i principi e le misure di sicurezza antincendio all’interno di un solo documento organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il nuovo approccio metodologico risulta essere, pertanto, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

La progettazione della sicurezza antincendio sulla base delle norme tecniche di prevenzione incendi allegate al DM 3 agosto 2015, potrà essere effettuata su base volontaria: il nuovo testo, una volta adottato, sarà alternativo ai decreti ministeriali di prevenzione incendi cosiddetti “orizzontali”, come ad esempio il DM 9 marzo e 16 febbraio 2007 – resistenza al fuoco – DDM 10 e 15 marzo 2005 – reazione al fuoco – , DM 20.12.2012 – protezione attiva – che continueranno a rimanere in vigore. La ulteriore novità introdotta dal Corpo Nazionale risiede anche nel fatto di non abrogare in modo repentino le attuali disposizioni e criteri di sicurezza antincendi, ma di lasciare in vigore l’attuale corpus normativo assieme al nuovo testo, consentendo a professionisti ed ai committenti di valutare e scegliere lo strumento più idoneo per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività nei confronti del rischio incendio.

Il DM 3 Agosto 015 raccoglie le Regole Tecniche Orizzontali – RTO – riportando tutte le misure della strategia di sicurezza antincendi indipendentemente dalla tipologia di attività soggetta, ed aggiunge a queste “regole comuni” alcune Regole Tecniche Verticali – RTV – che, pur essendo specifiche per la tipologia di area o processo considerato, non si riferiscono ad alcuna delle attività contemplate nell’allegato I del DPR 151/2011. Le RTV presenti nell’allegato tecnico al DM 3 agosto 2015 sono, infatti: Capitolo V1 “Aree a rischio specifico”, Capitolo V2 “Aree a rischio per atmosfere esplosive” e Capitolo V3 “Vani corsa ascensori”. 

Le norme tecniche di prevenzione incendi non saranno scolpite sulla pietra, il testo è stato progettato affinché ciascuna misura di sicurezza antincendi possa essere aggiornata in funzione delle evoluzione tecnologica o emendata alla luce dell’aggiornamento normativo europeo ed in ultimo, ma non per importanza, la sezione delle RTV sarà nel tempo ampliata con l’aggiunta di sezioni specifiche per attività già regolamentate da Decreti “tradizionali”, come scuole, alberghi ed edifici di civile abitazione.


Piergiacomo Cancelliere

Direttore Vice Dirigente del CNVVF

Area VI  - Protezione Attiva

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

ROMA