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14 Maggio 2017

Le protezioni antincendio nelle macchine: cosa considerare e identificare?

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La Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) si applica a macchine, intese come insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata.

Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:

  • si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
  • si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
  • fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
  • espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12;
  • redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
  • appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.

Nei principi generali dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine viene stabilito che il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina.

La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.

La stessa Direttiva Macchine per il rischio incendio indica (allegato I punto 1.5.6):

la macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

Ricordando che "le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata" (art. 7 comma 2), per la valutazione del rischio incendio è in vigore la norma UNI EN ISO 19353:2016 "Sicurezza del macchinario - Prevenzione e protezione contro l’incendio".

Con riferimento a tale norma, è necessario sviluppare un'analisi del rischio incendio che consideri le condizioni di funzionamento standard per cui è stata realizzata la macchina, ma anche le condizioni di operatività nella fase di manutenzione, nonché le possibili condizioni di guasto.