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News
12 Febbraio 2025
Verifiche periodiche attrezzature: nuovo elenco dei soggetti abilitati
Il Decreto Direttoriale n.2 del 11 febbraio 2025 è il 59° elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: si tratta di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4 dell’art. 2, del D.I. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche” (di cui all’All. VII del D.Lgs. n. 81/08). In caso di verifiche, il datore di lavoro può consultare un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, costituito presso INAIL e presso le ASL o anche su base Regionale presso le singole ASL.
I soggetti abilitati alle verifiche periodiche devono rispettare gli obblighi del decreto interministeriale 11/4/2011: 1)devono riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011; 2) devono trasmettere il registro informatizzato per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione; 3) deve conservare i documenti relativi all’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni.
In caso di variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati, occorre una preventiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ( ai sensi del D.I. 11.4.2011).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.
Al momento della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, (ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.04.2011), i soggetti abilitati devono comunicare: l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto; tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
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10 Marzo 2025