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10 Marzo 2024

Il ruolo del preposto

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Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - con il DL 146/2021 - hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto.

1) La prima novità riguarda l'articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto. Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano: "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

2) La norma introduce anche nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'articolo 19 del Testo Unico . Dunque, in presenza di "non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", il preposto alla sicurezza è ora tenuto a: intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza; se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

3) In virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza. Inoltre, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale e non più quinquennale.

4) Considerate le modifiche apportate al Testo Unico e considerato il nuovo ruolo di responsabilità rivestito da questa figura, sono state individuate nuove sanzioni per la figura del preposto: con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f) ed f-bis); con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).