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11 Maggio 2022

Responsabilità amministrativa dell’ente in caso di risparmio spese per la sicurezza

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La recente sentenza n. 13218 del 7 aprile 2022, Sezione IV della Corte di Cassazione ha chiarito come non si possa applicare il principio dell’esiguità della spesa rispetto all’intero ammontare degli oneri per la manutenzione e sicurezza, quando il soggetto abbia omesso determinate cautele al solo fine di conseguire un’utilità per la persona giuridica e non sia stata accertata, invece, una sottovalutazione del rischio o un’errata valutazione delle misure di sicurezza necessarie alla salvaguardia della salute dei lavoratori.

IN QUALI CASI SI RISCONTRA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE?

A norma dell’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 può essere accertata una responsabilità amministrativa in capo alla società, qualora soggetti apicali o persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza abbiano commesso reati previsti e puniti dal medesimo decreto legislativo nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

In particolare, in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è riscontrabile in capo all’ente una responsabilità amministrativa, così come previsto dall’art. 25 septies D. Lgs. 81/2008.

IL FATTO E LA VICENDA PROCESSUALE

Il chiarimento della Corte di Cassazione sorge a seguito di un infortunio sul luogo di lavoro di un dipendente, avvenuto nel novembre 2013.

Durante l’attraversando di un piazzale, adibito al deposito ed alla movimentazione delle merci con mezzi meccanici, un lavoratore veniva investito da un muletto in retromarcia condotto da un collega.

Al dipendente veniva diagnosticato lo schiacciamento del piede sinistro con una durata della malattia superiore a quaranta giorni.

Avanti al Tribunale di Firenze un socio, amministratore della società con delega sulla sicurezza, veniva ritenuto responsabile per il reato di cui all’art. 590 co. 2 e 3 c.p.c. commesso in danno al lavoratore per non aver adottato le necessarie misure di prevenzione infortuni (in particolare per non aver predisposto una segnaletica orizzontale, per aver omesso la manutenzione del carrello elevatore e per non aver dotato il medesimo carrello di uno specchietto retrovisore).

La medesima sentenza condannava la società per i reati di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001, poiché veniva accertato che il socio amministratore commetteva il reato “nell’esclusivo interesse dell’ente” ex art. 5 D. Lgs. 231/2001.

La sentenza di condanna di primo grado veniva impugnata avanti alla Corte d’Appello di Firenze con esito sfavorevole a danno sia della società che dell’imputato.

LA CASSAZIONE SULLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE NEL CASO IN CUI SI ACCERTI UN RISPARMIO SEPPUR MINIMO PER LE SPESE DI SICUREZZA

Il soccombente, infine, impugnava la sentenza di II grado avanti alla Corte di Cassazione che, a sua volta, respingeva il ricorso.

Secondo gli Ermellini l’amministratore con delega di sicurezza ha agito “nell’esclusivo interesse dell’ente” per realizzare un risparmio di spesa.

Pacifico in dottrina e giurisprudenza come “l’interesse” debba essere valutato “ex ante”, ossia al momento dalla commissione del fatto. L’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente.

Sul punto la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, n.22256/2021 ha precisato come “ricorre il requisito dell’interesse quando una persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell’evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un’attività per la persona giuridica; ciò accade quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l’esito di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d’impresa e non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie”.

Nel caso di specie, sul luogo di lavoro, sebbene il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) avesse previsto la realizzazione della segnaletica orizzontale volta a delimitare l’area adibita alla movimentazione dei mezzi, questa era assente e venne realizzata solo dopo il verificarsi dell’infortunio.

Il tecnico incaricato della manutenzione del muletto aveva segnalato la necessità di riparare e sostituire il “cicalino di retromarcia” ma, nessuno vi aveva provveduto.

I Giudici, a fronte di queste circostanze e alla luce delle modalità organizzative adottate dall’amministratore delegato (la scelta di non predisporre la segnaletica orizzontale sul piazzale) hanno ritenuto come le stesse fossero “sicuramente molto meno dispendiose” e finalizzate, quindi, ad un risparmio di spesa.

Secondo la magistratura appare irrilevante che il risparmio sia stato “esiguo”, così come eccepito tra i motivi di impugnazione da parte dall’imputato, se rapportato ai costi ordinari sostenuti per la manutenzione.

Secondo la Corte di Cassazione, per l’appunto, il principio dell’esiguità della spesa appare del tutto irrilevante qualora la mancanza non sia stata accertata per una sottovalutazione del rischio o un’errata valutazione delle misure di sicurezza ma solo ed esclusivamente per conseguire un beneficio dell’ente, indipendentemente dalla realizzazione del profitto sperato.

Riportiamo in allegato la sentenza n. 13218 del 7 aprile 2022, Sezione IV della Corte di Cassazione.

1652359964-sentenza-n.-13218-del-7-aprile-2022-Sezione-IV-della-Corte-di-Cassazione.pdf