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08 Ottobre 2020

COVID-19 | Ordinanza 89 del 8 ottobre 2020 della Regione Toscana

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Per l'emergenza relativa al Coronavirus, la Regione Toscana ha emanato l'Ordinanza N. 89 del 8 ottobre 2020, la quale ordina ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure per le RSA, RSD o le altre struttura socio-sanitaria: 

1. si dispone di eseguire i test sierologici rapidi o i tamponi molecolari in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, a tutti gli operatori e ospiti delle strutture sociosanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD; 

2. l’ospite positivo al covid risultante dal test sierologico, anche in attesa del test diagnostico molecolare, dovrà essere preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale utilizzando il percorso assistenziale più appropriato; 

3. in presenza dell’evento di cui al punto precedente si dovrà procedere alla separazione, in diverse strutture o setting assistenziali, degli ospiti risultanti positivi o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risulteranno negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria previste per le cure intermedie; 

4. le aziende sanitarie locali, qualora non possano far fronte alla gestione sanitaria degli ospiti positivi al COVID-19 con le risorse umane già disponibili, procedono all'assunzione con procedura di urgenza del personale necessario a fronteggiare la criticità utilizzando le vigenti graduatorie di ESTAR; 

5. nel caso in cui una RSA, RSD o altra strutture socio-sanitaria a gestione privata venga trasformata, d’intesa con il gestore, in una struttura interamente dedicata all’accoglienza e alla cura degli ospiti positivi al COVID-19 gestita direttamente dall’azienda, la convenzione dovrà essere rinegoziata per determinare l’entità e le modalità dell’apporto ai servizi del personale in carico al privato, di qualsiasi profilo, con i relativi costi da riconoscere al gestore. 

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità per tutta la durata del periodo di emergenza a partire dal giorno 9 ottobre 2020.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali. 

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

• alle Aziende ed Enti del SSR;

• ai diversi soggetti operanti nell’ambito o in raccordo con il SSR;

• ai rappresentati dei gestori delle RSA, RSD e altre strutture sociosanitarie.

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all’art.14 del D.L. 14/2020. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

Cliccando QUI è possibile visualizzare l'Ordinanza suddetta.