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30 Settembre 2019

SENTENZE | n 27787 giugno 2019 – Sull'obbligo del datore di lavoro di vigilanza del rispetto delle direttive

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Tra gli obblighi del datore di lavoro, oltre al predisporre le idonee misure di sicurezza e d impartire le direttive da seguire, troviamo quello forse ancora più importante di controllo costante del rispetto delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

Questo perché, anche se il lavoratore violasse la normativa antinfortunistica, non esimerebbe dalle proprie responsabilità i soggetti tenuti a far osservare le direttive in quanto l’esistenza del rapporto di causalità tra violazione e l’evento infortunistico può essere esclusa solo in caso di comportamento abnorme da parte del lavoratore stesso.

Proprio su questi concetti verte la sentenza che andiamo a proporre oggi.

In particolare, un lavoratore (privo di adeguata formazione ed informazione) subiva un infortunio mortale rimanendo schiacciato da un albero che aveva abbattuto. Vedremo come, benché il comportamento del lavoratore fosse stato avventato, non può assurgere a causa esclusiva dell’infortunio.

La mancanza dell’adeguata formazione e informazione del dipendente ha portato lo stesso ad abbattere l’albero con una tecnica non corretta. La corte territoriale riteneva quindi questa mancanza di formazione e informazione la colpa da contestare al titolare della ditta a cui il lavoratore prestava servizio.

Lo stesso datore di lavoro ha presentato ricorso adducendo che il dipendente era stato “interdetto dal taglio delle piante, cui mai in precedenza era stato adibito mentre la formazione e la informazione integralmente ricevute attenevano appunto all'attività di sramatura delle piante una volta a terra dopo il taglio e che infine erano stati consegnati al [dipendente] i dispositivi di sicurezza correlati alle attività da compiersi e ai rischi connessi e fornite specifiche istruzioni sulle piante che non andavano lavorate.”

L’imputato sottolinea, inoltre, che il lavoratore aveva di propria iniziativa proceduto al taglio dell’abete anche se in contrasto con le istruzioni fornite dal datore di lavoro in corso di sopralluogo, sottolineando quindi la condotta abnorme e imprevedibile tesa ad eludere gli ordini impartiti.

La Corte di Cassazione rileva che “nel verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale sottoscritto dal lavoratore quest'ultimo riconosceva di aver ricevuto una sufficiente informazione sul loro utilizzo e sui rischi della lavorazione, in quanto il giudice di appello ha evidenziato come il datore, pure avendo ottenuto una sorta di liberatoria dai propri dipendenti in ordine alla dotazione di strumenti antinfortunistici, di fatto aveva eluso gli obblighi sullo stesso incombenti sul luogo di lavoro, che non si arrestavano alla acquisizione e alla fornitura dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma, come prescrive la disposizione normativa richiamata nel capo di imputazione, imponevano di richiedere l'osservanza della utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiché il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle dopo avere somministrato al lavoratore una adeguata formazione sull'utilizzo dei presidi e sui rischi connessi alle lavorazioni cui il lavoratore era chiamato a partecipare”.

Per quanto riguarda il comportamento del lavoratore: “l'iniziativa assunta dal lavoratore può ritenersi assolutamente imprevedibile e abnorme, in ragione della contestualità della lavorazione e dell'ambito lavorativo che atteneva appunto al taglio delle piante e alla preparazione del legname ricavato.”

Per questi e per altri più specifici motivi il ricorso è stato rigettato.