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22 Luglio 2019

SENTENZE | n. 29545 07/19 Sulla delega degli obblighi di prevenzione e sorveglianza

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È noto il fatto che sul datore di lavoro gravino gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza; tali obblighi, però, possono essere trasferiti con delega ad un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza.

Oggi presentiamo una sentenza, la numero 29545 del Luglio 2019, nella quale la Corte Suprema emana sentenza definitiva riguardo alla mancanza di delega con atto valido e, più in generale riguardo un infortunio occorso ad un lavoratore nell’atto dell’utilizzo di un utensile da taglio.

I fatti riguardano l’amministratore unico di un’Azienda condannato perché “cagionava, per colpa generica e specifica, al lavoratore [omissis] lesioni personali”. Il fatto avvenne mentre il lavoratore stava posizionando un listone sul piano di appoggio di un’asolatrice e la mano destra dello stesso entrò in contatto con l’utensile da taglio in rotazione.

Il Tribunale condannò inizialmente l’imputato per imprudenza, negligenza ed imperizia, oltre che violazione delle norme di prevenzione.

Il ricorso dell’imputato adduceva che la Corte territoriale non aveva valutato il ruolo e la posizione dell’imputato stesso, in particolare omettendo la delega effettuata al preposto (come da organigramma riportato), che la notizia di reato è pervenuta in Procura solo tre anni dopo la data effettiva dell’infortunio e, in ultima istanza, che mancano le prove che le lesioni abbiano superato la durata della malattia dei 40 giorni.

La Corte Suprema si pronuncia avversamente al ricorso considerando tra gli altri motivi, particolare (per ciò che interessa la nostra disamina):

“...si è accertato che non era stata valutata né messa a punto nel documento di valutazione dei rischi una adeguata e rigorosa misura di sicurezza richiesta dalle particolari caratteristiche e dalla complessità del macchinario, finalizzata a garantire e a prevenire anche un eventuale errore umano accidentale, in particolare l'inserimento delle mani del lavoratore in corrispondenza dell'organo lavorante da taglio, caratterizzato tra l'altro da un pericoloso automatismo a ripetizione automatica; […]” e nello specifico “Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d. Igs. n.81/2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa [..] Nel caso in esame, correttamente la Corte di appello ha puntualizzato che non vi è stato alcun atto di delega, valido sotto il profilo dell'art. 16 del d.lgs. n.81/2008 (che richiama la forma scritta e la data certa della delega) e che comunque trattandosi di valutazione del rischio non poteva essere oggetto di delega; nelle argomentazioni dei giudici di primo grado si legge tra l'altro che l'imputato/ cui faceva capo la posizione di garanzia, in quanto datore di lavoro, non controllò né fece controllare il macchinario in questione dal punto di vista della sicurezza; infatti gli accorgimenti idonei a prevenire il rischio del contatto accidentale delle mani del lavoratore con organi pericolosi in movimento furono parzialmente installati solo nel febbraio 2016, con l'inserimento di un riparo aggiuntivo nella zona di alimentazione e mediante l'uso di un doppio pulsante ad azione mantenuta, mentre non fu mai prodotto il manuale d'uso o di manutenzione del macchinario né l'attestazione di conformità alla CE.”