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29 Agosto 2026

Le sentenze più significative sul preposto del primo semestre del 2026

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1)  Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2026 n.5357 :  la Corte ha confermato la condanna dell’Acciaieria A. S.p.a., quale persona giuridica, ai sensi del D.Lgs.231/01, per l’illecito amministrativo derivante dal reato presupposto di lesioni personali colpose commesso da un preposto dell’azienda ai danni di un operaio rettificatore mentre lavorava all’impianto di filtrazione automatica. Era stato accertato che “tale impianto presentava problemi di riavvolgimento automatico del nastro per cui, onde intervenire con maggiore rapidità per riallinearlo, erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche e il braccio del lavoratore era stato trascinato dal rullo durante il riavvolgimento del nastro.” La sentenza specifica che “di tale fatto era a conoscenza anche il direttore di laminazione e non erano state impartite agli addetti disposizioni o procedure da seguire per la pulizia o manutenzione del nastro dopo la rimozione delle protezioni.” Sotto questo profilo  è stato considerato […] frutto di una precisa strategia dei preposti finalizzata a evitare l’interruzione nel funzionamento della macchina, gli inutili tempi morti correlati all’eventuale disattivazione della stessa e le inefficienze anche prolungate nell’impiego del personale addetto alla macchina, oltre che a evitare eventuali costi di intervento di una squadra di manutentori in tempo di notte.”

2) Cassazione Penale, Sez.IV, 19 febbraio 2026 n.6799:  la Corte ha annullato con rinvio - per nuovo giudizio - la sentenza di primo grado che aveva assolto il caposquadra A. dal reato di lesioni personali colpose (“perché il fatto non sussiste”) ai danni di B., laddove le lesioni erano “consistite nello schiacciamento e successiva amputazione parziale del secondo dito della mano sinistra.”; “si contesta al A., quale caposquadra e, dunque, preposto della società Impresa C. Srl, di aver omesso di vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e di intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie informazioni di sicurezza, interrompendo ove necessario l’attività dei lavoratori”. Con riferimento alla contestazione relativa alla formazione del lavoratore, a parere della Corte, la sentenza di primo grado è viziata “nella parte in cui, preso atto della mancata abilitazione del D. all’utilizzo del caricatore idraulico al momento dell’infortunio (abilitazione obbligatoria per l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012), equipara le istruzioni sul funzionamento del mezzo fornite al D. da altro lavoratore alla sua formazione.” Infatti, “l’equiparazione delle istruzioni relative all’uso di un macchinario, ricevute da un collega di lavoro, all’addestramento o addirittura alla completa formazione del lavoratore è errata in diritto.” La Cassazione prosegue sottolineando che “anche l'art.37 distingue l’attività di formazione e informazione dall’addestramento (“ consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”). La Cassazione - come già anticipato - dissente dall’impostazione del Tribunale, precisando che “il capo squadra, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell’obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, dunque, ha il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative “contra legem”, dovendo vigilare affinché i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.”

3) Cassazione Penale, Sez.III, 23 febbraio 2026 n.7096: responsabilità del preposto A. per la mancata segnalazione di una situazione di pericolo in un contesto in cui erano presenti rischi interferenziali. Era stato accertato dai Giudici che, all’interno del DUVRI redatto dal committente, si dava atto della presenza di “possibili rischi interferenziali. Nell’estratto del DUVRI “dedicato alle “figure coinvolte in attività di coordinamento”, si individuava, quale responsabile del controllo dell’attuazione delle prescrizioni contenute nel medesimo documento per la ditta in appalto, subappalto, e lavoratore autonomo il “responsabile della ditta presso il cantiere individuato dal datore di lavoro della ditta stessa”. In tale contesto, era stata ritenuta rilevante “la mancata segnalazione, da parte del ricorrente, della mancata segnalazione, da parte del ricorrente, della non conformità del ponteggio. Infatti il preposto A., “pur non responsabile della verifica della sicurezza del ponteggio, esulante dalle proprie competenze, avrebbe, nelle predette qualità, dovuto informare gli altri referenti del cantiere e segnalare con cartellonistica la pericolosità dell’area in contestazione.”

4)  Cassazione Penale, Sez.IV, 2 aprile 2026 n.12349:  la Corte si è pronunciata sul tema dell’obbligatorietà - in capo al datore di lavoro - della sostituzione del preposto quando assente. Era accaduto che, “contrariamente a quanto previsto dal POS in ordine alle operazioni di sollevamento, trasporto e posa in opera della centina durante la fase di avanzamento, i lavoratori avevano provveduto a inserire le catene di collegamento in modalità errata, determinando un disallineamento del piedritto sinistro, in riferimento al quale avevano utilizzato un martello demolitore collegato all’escavatore”. A causa di tale manovra, “il piedritto si era mosso di qualche centimetro verso la centina precedente, mentre il martello demolitore aveva perso il contatto con la superficie del piedritto continuando il suo movimento verso il E., che era stato attinto al lato destro del capo riportando lesioni cranioencefaliche risultate mortali.” Nella sua ricostruzione, la Corte d’Appello aveva ritenuto che “l’addebito colposo ravvisato nei confronti del A. fosse quello di non avere provveduto alla sostituzione del capocantiere”, quale soggetto incaricato della “vigilanza sul rispetto delle procedure previste dal POS”. Con riferimento alla posizione dell’imputato, la sentenza specifica che la contestazione non aveva ad oggetto la “sua assenza dal cantiere, […] quanto l’avere omesso di controllare che i lavori proseguissero sotto la vigilanza di un capocantiere o di un responsabile per la sicurezza”. Nelle sue motivazioni, la Corte ricorda anzitutto che la giurisprudenza ritiene, con riferimento al capocantiere, che, “una volta individuata tale figura da parte del datore di lavoro, lo stesso assuma - in concreto - la veste di un preposto. Partendo da tale premessa, la Cassazione chiarisce che, qualora il capocantiere “sia assente, deve essere ascritta a colpa del legale rappresentante della società, datrice di lavoro, la mancata previsione della supplenza di tale soggetto, eventualmente anche con la diretta e personale assunzione del suddetto compito, anche quando l’infortunio sia eventualmente riconducibile alla omessa adozione, da parte del lavoratore, delle misure di sicurezza obbligatoriamente prescritte”.


 



 


 

 




 





 



Anna Guardavilla


Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro


 


Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026 - Braccio trascinato dal rullo. Rimozione delle protezioni da parte del preposto: confermata la responsabilità amministrativa dell’Ente.


 


Corte di Cassazione Penale Sez. 4 - Sentenza n. 6799 del 19 febbraio 2026 - Amputazione del dito durante la movimentazione con un caricatore idraulico e responsabilità del caposquadra. Affiancare il lavoratore non basta ad integrare l’obbligo di formazione e addestramento.


 


Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 12349 del 02 aprile 2026 - Infortunio mortale in cantiere durante le operazioni di sollevamento e posa di una centina: responsabilità del datore di lavoro per omessa vigilanza e mancata sostituzione del capocantiere.


 


Corte di Cassazione Penale, Sez. 3 - Sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026 - Caduta del lavoratore dal ponteggio. Confermata la responsabilità del preposto per mancata segnalazione del pericolo in cantiere, anche verso lavoratori di altre imprese.


 


 






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