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25 Agosto 2026

Certificati di infortunio: istruzioni su ripresa del lavoro e nuova procedura telematica

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Con la pubblicazione della Circolare INAIL 17/2026 del 29 aprile, l’Istituto ha riscritto le regole operative per il reintegro in servizio dei lavoratori a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: la novità cardine è l’abolizione dell’obbligo di presentazione del certificato medico “definitivo” per la ripresa dell’attività lavorativa. Fino all’emanazione di questo provvedimento il lavoratore era tenuto a recarsi  dal medico (o presso le sedi dell’Istituto) per farsi rilasciare un certificato medico di chiusura. La nuova disposizione azzera questo passaggio intermedio: l’INAIL ha stabilito che d’ora in poi la semplice scadenza della prognosi equivale alla guarigione clinica (salvo complicazioni o ricadute), autorizzando il rientro in servizio. Il meccanismo attuale si articola su tre punti chiave: 1)la centralità dell’ultimo certificato trasmesso: fa fede esclusivamente l’ultimo certificato medico; 2)il computo della prognosi: se l’ultimo certificato indica una prognosi “fino al giorno X”, quel giorno è da considerarsi coperto dall’assicurazione INAIL; 3)ripresa immediata: il lavoratore è pienamente legittimato a riprendere l’attività lavorativa.

È fondamentale specificare che la semplificazione introdotta dall’INAIL  richiede un controllo ancora più rigoroso sulle assenze di lunga durata (60 giorni) a carico di chi si occupa di amministrazione HR: il lavoratore non può essere riammesso alle sue mansioni senza prima aver effettuato la visita medica. Cosa rischia il datore di lavoro o il dirigente in caso di violazione? 1. Sanzioni penali e amministrativearresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da 1.460,21 € a 6.132,87 € (valori soggetti a periodica rivalutazione). 2. Responsabilità Civile e Azione di Regresso INAIL: il datore di lavoro risponde civilmente del danno biologico e patrimoniale  e l’INAIL può attivare l’azione di regresso, richiedendo all’azienda il rimborso totale di tutte le somme erogate al lavoratore (indennità, rendite, spese mediche). Se il lavoratore si rifiuta  è sanzionabile penalmente e l’azienda ha il diritto e il dovere di sospenderlo dalle mansioni (senza retribuzione) finché non effettua la visita.

Gli impatti operativi per aziende e consulenti: 1) monitoraggio attivo anziché passivo: gli uffici HR non devono più “aspettare la chiusura” devono monitorare i flussi telematici sul portale INAIL; 2) alert per le assenze lunghe; 3) divieto tassativo di accesso.


1788165671-Circolare n 17_29 aprile 2026.pdf