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15 Gennaio 2018

Contenitori/distributori di carburanti: la nuova Regola Tecnica Antincendio

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Con Decreto del 22 novembre 2017 è stata pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Obiettivi della Regola Tecnica per distributori/contenitori di carburante C

All'art. 2 si stabilisce che i contenitori-distributori disciplinati dal decreto vanno installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio; 

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all'impianto; 

d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente; 

e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.


Esenzioni dalla Regola Tecnica per distributori/contenitori di carburante

Restano esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica, i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui: 

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 

c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

All'art. 4 punto 3 si specifica ulteriormente che i contenitori-distributori devono essere provvisti di approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili. 

L'installatore è tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista e che il responsabile dell'attività sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.


Abrogazioni

Infine, l'articolo 6 detta le abrogazioni di disposizioni precedenti, quelle del : 

a) decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri»; 

b) decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto»; 

c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio». 


Riferimenti normativi:

Ministero dell'Interno - Decreto 22 novembre 2017 (GU n. 285 del 6-12-2017)

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.