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01 Settembre 2026

Indennizzo INAIL Danno Biologico 2026: decreto, circolare e tabella importi

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Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 3 agosto 2026, pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 38/2000. L'incremento per l'anno in corso è fissato nella misura dell'1,4%, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Il 31 agosto 2026 l'INAIL ha diffuso la circolare n. 37 datata 28.8. con le relative istruzioni operative: per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2026, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni; per gli indennizzi in capitale, l'incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2026, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell'evento lesivo; per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2026, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell'accertamento definitivo; nel caso di acconto erogato prima del 1° luglio 2026 e accertamento definitivo successivo, la rivalutazione si applica all'importo eventualmente dovuto in base alla valutazione definitiva dei postumi; nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi liquidati a partire dal 1° luglio 2026; gli importi relativi alla rivalutazione dovuta saranno liquidati d'ufficio, secondo le consuete modalità, con invio agli interessati di apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.

 Rientrano nell'applicazione della rivalutazione i settori dell'industria, dell'agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.