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25 Ottobre 2017

SENTENZA - Infortunio durante mansioni estranee al contratto

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Con la sentenza n. 45864/2017 la Cassazione si è espressa su un infortunio accaduto a un lavoratore mentre svolgeva delle verifche di tenuta di un serbatoio.


Il fatto

La Cooperativa L.F. di cui B.A. era Presidente, aveva stipulato un contratto con la Gieffe Sistemi s.r.l. in virtù del quale la prima società inviava alla seconda alcuni dei suoi dipendenti affinchè eseguissero attività di movimentazione merci, imballaggio e lavaggio dei pezzi meccanici; tali attività si dovevano svolgere sempre sotto la direzione di un responsabile della Cooperativa. F.B., dipendente della Cooperativa, era stato invece adibito a mansioni estranee al contratto e pericolose, in relazione alle quali non aveva ricevuto alcuna informazione né formazione; nell'eseguire, dunque, la prova di tenuta di un serbatoio di alluminio con aria compressa, aveva riportato lesioni personali a causa dello scoppio del serbatoio.

BA in qualità di Datore di lavoro viene accusato di aver causato lesioni personali con violazione di norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro. La responsabilità penale di B.A. in relazione al reato di lesioni colpose viene indicata per aver egli omesso di svolgere il doveroso controllo in ordine alle mansioni che il lavoratore avrebbe svolto presso la Gieffe Sistemi s.r.l. ed alla loro corrispondenza alla formazione specifica del lavoratore.

BA si oppone sostenendo di non essere presente al momento in cui al lavoratore era stato chiesto di eseguire un'attività esorbitante dalle sue mansioni e dalla sua formazione.


L'esito

I giudici di merito hanno indicato, con motivazione esente da vizi, da quali elementi istruttori sia emerso che il lavoratore infortunato fosse stato adibito anche prima del giorno dell'infortunio all'attività di verifica della tenuta di un serbatoio con aria compressa, nonché quali siano state le prove a sostegno dell'accertata presenza del B.A. nei pressi del lavoratore allorché poneva in essere tale pericolosa attività. La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

[fonte Olympus]