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17 Settembre 2026

Il datore di lavoro può negare al dipendente l’accesso al DVR?

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Il TAR Sicilia sentenza n. 2694/2026: il caso riguarda un funzionario della Polizia Municipale di Palermo, anche investito della qualifica di preposto, che aveva chiesto al Comune di conoscere la valutazione dei rischi relativa ai propri ambienti di lavoro e di ottenere la documentazione sulle verifiche effettuate per una possibile contaminazione da legionella. Il Comune aveva contestato il suo diritto di accesso, sostenendo che la normativa sulla sicurezza riservasse al RLS la possibilità di ottenere il DVR. Il TAR ha respinto questa impostazione: il diritto del RLS a ricevere il documento non esclude che il singolo lavoratore possa accedervi autonomamente, quando dimostri un interesse personale e qualificato alla conoscenza degli atti.

Il caso: il dipendente chiede il DVR e le analisi sulla legionella, richiesta collegata a due aspetti delle condizioni lavorative. Il primo riguardava l’utilizzo prolungato dei videoterminali nello svolgimento delle mansioni. Il secondo, più specifico, era rappresentato da una contaminazione da legionella riscontrata nell’ottobre 2024 nella rete idrica dell’edificio. Secondo quanto riferito dal dipendente, non era escluso che tale contaminazione potesse persistere.

L’amministrazione aveva sostenuto che l’art. 18, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 81/2008 non riconoscesse al singolo dipendente un autonomo diritto a ottenere una copia del DVR, la disposizione prevede infatti l’obbligo del datore di lavoro di consegnare il documento al RLS, quando questi lo richieda per l’espletamento della propria funzione. Il RLS esercita, infatti, specifiche attribuzioni in materia di prevenzione, tra cui l’accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione sulla valutazione dei rischi, la formulazione di osservazioni e proposte e la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti quando ritenga inadeguate le misure adottate.

La legge 241/1990 disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconoscendolo ai soggetti che possiedono un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata. In particolare, l’art. 24, comma 7, prevede una specifica garanzia di accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. È proprio su questa distinzione che si fonda la decisione del TAR Sicilia: riconosce al dipendente un interesse personale, differenziato e qualificato a conoscere quegli atti. Resta naturalmente necessario il collegamento tra il documento richiesto e l’interesse da tutelare: non sono ammesse richieste prive di un’effettiva giustificazione.


















1791972049-Sentenza-TAR-Sicilia-2694-2026-.pdf