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05 Ottobre 2017

Dal 12 ottobre obbligo di denuncia infortuni inferiori a 3 giorni

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Il D.Lgs. 81/2008 aveva previsto l’istituzione del SINP (Sistema Informatico Nazionale per la Prevenzione degli infortuni). Il decreto, collegava all’istituzione del SINP, l’obbligo di denuncia anche degli infortuni inferiori a 3 giorni, non prevista dalla normativa previgente, ai soli fini statistici e, contestualmente, l’abolizione del registro infortuni.

Visto che il decreto di istituzione del SINP tardava ad essere emanato, con il D.Lgs. 151/2015 decretava la cessazione di obbligo di tenuta del registro infortuni a far data dal 23 dicembre 2015.

Con il D.M. 183/2016, è stato finalmente istituito il SINP. Il decreto è entrato in vigore il 12/10/2016 e prevede l’inizio dell’obbligo di denuncia anche degli infortuni inferiori a 3 giorni. L’obbligo, doveva scattare dal 12 aprile 2017 ma fu prorogato di 6 mesi.

A partire dal 12 ottobre, entra quindi in vigore l’obbligo di comunicare anche gli infortuni inferiori a 3 giorni. Le denunce dovranno essere fatte attraverso il portale INAIL per le denunce degli infortuni.

A fronte di questo decreto, si conclude il processo, previsto dal D.Lgs. 81/2008 che prevedeva la dematerializzazione relativa alle denunce di infortuni.

Ricordiamo, infine, che dal 22/03/2016 è cessato anche l’obbligo, del datore di lavoro, di effettuare la denuncia di infortuni all’autorità di pubblica sicurezza.