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21 Maggio 2017

SENTENZA - Il richiamo deve essere scritto

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Ordinanza 2 maggio 2017, n. 20703 Corte di Cassazione Penale, sez. VII (Parti: Proia A.)

L'art. 92, del D.Lgs 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica "verifica" ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l'osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali, dovendo contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l'inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. (RR)

Nella fattispecie concreta è un dato di fatto, non contestato dall'imputato, che l'impresa esecutrice dei lavori stava eseguendo lavori edili in quota con un ponteggio privo di parapetto e che l'imputato non ha mai contestato per iscritto all'impresa esecutrice dei lavori la grave inadempienza riscontrata, né ha preso altre iniziative volte a impedire la permanenza del grave rischio all'incolumità dei lavoratori. Lo stato dei fatti denunzia ex se la mancanza di vigilanza da parte del coordinatore che non ha prodotto i risultati voluti dalla norma. (RR)

La contestazione deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza. I "richiami verbali" non rilevano. (RR)

[Fonte Olympus]