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12 Febbraio 2017

Agenti chimici: nuovi valori limite di esposizione in Europa

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Il 31 gennaio è stata pubblicata la DIRETTIVA (UE) 2017/164 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Il quarto elenco dei limiti è costituito da 31 voci: 6 di questi agenti chimici erano già presenti in direttive europee (direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE) e hanno subito variazione (monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido acetico, 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A) mentre i 25 rimanenti sono nuovi inserimenti. 

Per quanto riguarda i 6 valori limite modificati:

  • monossido di azoto: riduzione limite lungo termine da 30 a 2,5 mg/m3
  • diidrossido di calcio: riduzione limite lungo termine da 5 a 1 mg/m3 e aggiunto limite breve termine pari a 4 mg/m3
  •  idruro di litio: cambiamento del limite da lungo temine a breve termine con un valore pari a 0,02 mg/m3 
  • acido acetico: aggiunto limite breve termine pari a 50 mg/m3
  • 1,4-diclorobenzene: riduzione limite lungo temine da 122 a 12 mg/m3 e breve termine da 306 a 60 mg/m3
  • bisfenolo A: riduzione limite lungo termine da 10 a 2 mg/m3

Tra i 25 nuovi limiti inseriti, segnaliamo: 

  • limite a breve termine di 1 minuto per l’acido acrilico;
  • Nota pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetilene, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio;
  • monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e al monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera, avranno un periodo transitorio per l’applicazione che termini al più tardi il 21 agosto 2023; 
  • limiti per i cianuri di idrogeno, sodio e potassio importanti in relazione all’applicazione del R.D. n. 147/27 relativo ai gas tossici.

Una gestione corretta delle sostanze permette di aggiornare velocemente la valutazione dei rischi con le conseguenti azioni di miglioramento (scelta dei DPI corretti, monitoraggio continuo etc...).

Entrata in vigore: la Direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU. Da quella data in poi i relativi limiti dovranno essere recepiti dall’Italia che dovrà applicarli con valori uguali o minori. A livello pratico vanno comunque tenuti in considerazione al fine di effettuare la valutazione dell’esposizione in Azienda in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e in considerazione della norma UNI 689.