News

09 Novembre 2016

SENTENZA - Protezione rimossa: era una prassi, ricorso rigettato

sentenza-protezione-rimossa-era-una-prassi-ricorso-rigettato

Il fatto

L'infortunato era impegnato nel taglio di alcuni tondini di ferro, impiegando a tal fine una cesoia pur essendosi avveduto del sollevamento dell'apposita protezione mobile della zona di taglio della macchina, la quale però in tal modo funzionava più speditamente grazie all'elusione del dispositivo di interblocco. A causa dell'assenza della suddetta protezione mobile, l'operaio infilò inavvertitamente il dito all'interno del meccanismo, subendo l'amputazione della falange distale del primo dito della mano destra.

Il datore di lavoro ha fatto ricorso, dicendo che la macchina era dotata di tutte le protezioni e che era stato un comportamento autonomo del lavoratore lavorare con la protezione disabilitata, sostenendo l'imprevedibilità dell'accaduto da parte sua.

L'analisi

La Corte ha precisato che il datore di lavoro é tenuto ad accertare la compatibilità dei dispositivi di sicurezza adottati, i quali, pur se sofisticati, potrebbero rilevarsi insufficienti in ragione delle modalità con cui la macchina é in concreto utilizzata).

Nello specificio la protezione veniva manomessa frequentemente dagli operai per ragioni di speditezza (come emerso in dibattimento) 

Il rischio di cesoiamento quindi era manifesto sia per l'esistenza stessa del dispositivo di sicurezza, sia perché proprio il rischio di un utilizzo inidoneo del macchinario era a sua volta prevedibile ed evitabile, per il fatto che la prassi di rimuovere detto dispositivo risultava non sporadica.

Il rischio poteva essere ridotto tempestivamente osservando la dovuta diligenza.

Nota: "le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro." 

[Fonte: Olympus]