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News
11 Novembre 2025
Formazione obbligatoria anche per il “Preposto di fatto”
Con Cassazione Penale, Sez.III, 12 maggio 2022 n.18839, che ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver omesso di “sottoporre i dipendenti ad una formazione adeguata e specifica in materia di salute e di sicurezza”, la Corte ha chiarito, con specifico riferimento alle figure dei preposti, che “la mancanza di nomina formale […] non è rilevante sulla formazione, in quanto quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte. In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lgs.9 aprile 2008, n.81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione.” Tutto ciò vale, del resto, anche (e anzitutto) con riferimento alla formazione dei lavoratori, come evidenziato dalla Suprema Corte in un caso in cui era occorso un infortunio ad un lavoratore che aveva “dichiarato di essere da tempo alle dipendenze dell’impresa N.R. s.r.l., ma che solo il giorno dell’infortunio la sua lavorativa era stata regolarizzata”. ( Cassazione Penale, Sez.IV, 28 ottobre 2021 n.38623). Da qui si evince anche che l’obbligo giuridico del datore di lavoro di formare i preposti - così come tutti i lavoratori - in materia di salute e sicurezza, quale obbligo di ampia portata e finalizzato alla realizzazione di prioritarie esigenze di tutela, è inderogabile e ineludibile. Ci sono dei casi in cui il preposto non formato, ferma l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per l’omessa formazione rivolta a tale soggetto, sia stato ritenuto responsabile per aver causato un infortunio e, in tale ipotesi, a fronte di quali circostanze.? In alcune sentenze in giurisprudenza sono presenti sia casi in cui la responsabilità per l’infortunio causato dal preposto privo della necessaria formazione è stata attribuita al solo datore di lavoro, sia casi nei quali il fatto che il preposto non avesse ricevuto la necessaria formazione non è stato considerato un elemento tale da escludere la sua responsabilità penale.
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