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16 Novembre 2022

Verifiche ispettive INL: boom provvedimenti di sospensione

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Con un recente comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha reso noti i risultati dell’attività di vigilanza svolta nei primi nove mesi del 2022 dalla quale emerge una rilevante percentuale di irregolarità rilevate e di provvedimenti di sospensione dell’attività di impresa adottati.

Vediamo i dati più salienti risultanti dalle verifiche ispettive dell’INL.

L’ATTIVITÀ ISPETTIVA DELL’INL DAL 1 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2022

Nel corso dei primi nove mesi del 2022 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha incrementato sensibilmente l’attività di vigilanza nelle aziende rispetto all’anno precedente.

Dal 1 gennaio al 30 settembre 2022, infatti, le verifiche ispettive condotte dall’INL sono state 12.522, notevolmente aumentate rispetto all’intero anno 2021 quando erano state 13.944.

Le verifiche ispettive hanno riguardato tutti i settori produttivi, ma particolare attenzione è stata rivolta a quelli con maggiore rischio infortunistico come, per esempio, l’edilizia.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLA SICUREZZA DELL’INL: BOOM DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE

L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha reso noto che le irregolarità rilevate dalle verifiche ispettive sul campo rappresentano l’83% sul totale dei controlli effettuati, una percentuale molto rilevante!

Le irregolarità rilevate hanno portato all’adozione di 6.196 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale così ripartiti:

  • 4.085 per impiego di personale in nero
  • 2.111 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza

Da rilevare, comunque, che a seguito dell’adozione del provvedimento di sospensione l’83% delle imprese ha provveduto a regolarizzare le inadempienze rilevate e, di conseguenza, i provvedimenti adottati sono stati revocati.

GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA: QUALI SONO?

Ricordiamo che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è un atto emesso dagli organi di vigilanza (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali, Comando provinciale dei vigili del fuoco), qualora nell’atto ispettivo vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché di lavoro irregolare.

Riportiamo di seguito le fattispecie individuate dall’Allegato I del D.Lgs. 81/08 che determinano l’adozione del Provvedimento di Sospensione:

  • Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
  • Mancata formazione ed addestramento.
  • Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).
  • Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto.
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Come si può comprendere dall’elenco sopra riportato, è relativamente facile riscontrare la presenza sui luoghi di lavoro di almeno una delle gravi violazioni di cui all’Allegato I, soprattutto con riferimento a:

  • assenza di adeguata formazione o addestramento rispetto all’attività svolta dal lavoratore;
  • assenza di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) anticaduta;
  • manomissione o messa fuori uso di dispositivi di sicurezza o di segnalazione di macchine e attrezzature di lavoro.

Riportiamo in allegato il Comunicato Stampa del 26 ottobre 2022 dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL).

1669050438-Comunicato-Stampa-INL-del-26-10-22.pdf