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16 Maggio 2016

Interpello: quando applicare il D.Lgs. 81/08 agli studi professionali infermieristici

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L’interpello n. 5/2016 del 12 maggio 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo all’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri” proposto dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.), risponde in merito all’applicabilità del D.Lgs. 81/2008 agli studi professionali infermieristici.

In particolare la Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.), in merito all’applicabilità del D.Lgs. 81/2008 agli studi professionali infermieristici, ha chiesto di sapere se:

1. gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”; 

2. gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;

3. agli infermieri è applicabile l’art. 21 del D.Lgs. 81/2008;

4. gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;

5. se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.


Per dare una risposta alla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.), la Commissione Interpelli, in un cappello introduttivo, sottolinea che:

la materia di cui trattasi è oggi disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha profondamente novellato la previgente disciplina - costituita dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815 - eliminando lo storico divieto di costituire società per l’esercizio delle professioni c.d. “ordinistiche” e prevedendo la possibilità di ricorrere ai modelli societari di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.

Sulla base delle premesse richiamate dal D. Lgs. 81/08 relative alla definizione di “datore di lavoro” e “lavoratore”, la Commissione ha risposto che:

- gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, co 1 lett. a) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica;

- al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.


In allegato il testo dell'Interpello n. 5 del 2016:

1465288207-Interpello-n.5-2016-Applicazione-dlgs81-2008-studi-infermieristici.pdf