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18 Maggio 2020

SENTENZE | 13575/2020 Risparmiare sui DPI a scapito della sicurezza sul lavoro

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Nella sentenza di seguito riportata, un Datore di Lavoro è stato condannato per danni causati colposamente per colpa generica, non avendo aggiornato la valutazione dei rischi in relazione all'operazione di sbloccaggio di un elemento plastico, di seguito descritto in maniera approfondita, e l’omessa fornitura di guanti ad alta protezione termica avendo cagionato ad un proprio dipendente un trauma ad una mano con ferite e ustioni.

Il fatto è avvenuto mentre il lavoratore operava ad una presa di iniezione di materiale plastico. A seguito del blocco degli iniettori, l'operaio si apprestava, senza l'utilizzo di idonei guanti ad alta protezione termica e senza attendere che la camera calda riducesse la propria temperatura, a rimuovere la plastica che ostruiva l'iniettore con l'ausilio di una bacchetta di rame. In seguito a ciò, un getto di plastica liquida lo ha colpito alla mano sinistra causando al lavoratore le suddette lesioni. 

La Ditta dell'Imputato è stata quindi condannata per aver adottato un modello organizzativo totalmente insufficiente rispetto alle finalità di prevenzione e protezione contro i rischi derivanti dalla rimozione della plastica e per il vantaggio economico consistito in un risparmio di spesa per il mancato acquisto dei guanti di protezione. 

L'Imputato e la Ditta a lui riconducibile ricorrono in Cassazione adducendo i seguenti motivi: 

Vizio di illogicità di motivazione in riferimento alla responsabilità dell'imputato riguardo la mancata consegna degli adeguati DPI e sul mancato aggiornamento del DVR. Relativamente a ciò l'imputato sottolinea che i lavoratori erano dotati di guanti in cuoio e guanti in gomma la cui idoneità ad annullare il rischio connesso alla specifica lavorazione non era però stata valutata. Si sottolinea inoltre che tutti gli infortuni avvenuti prima del fatto in questione risalivano ad epoca anteriore all'aggiornamento del DVR e che lo stesso prevedeva la necessità di sbloccare gli iniettori degli stampi solo dopo il loro allontanamento dal lavoratore mediante bacchette di metallo di adeguata lunghezza. 

Mancanza di verifica contro-fattuale della correlazione tra condotta del lavoratore ed evento lesivo. Secondo il ricorrente, infatti, sarebbe stato necessario verificare se l'infortunio sarebbe verificato anche se il lavoratore avesse adoperato i guanti forniti dall'azienda. Mancava anche il nesso causale tra mancato aggiornamento del DVR ed infortunio.

Rilevando che la Ditta contava due stabilimenti e 163 dipendenti, non è sussistente un effettivo vantaggio economico legato al mancato acquisto dei guanti idonei, guanti che tra l'altro sono stato acquistati in due tipologie che l'azienda ha comunque fornito nella convinzione fossero adeguati.

La Corte di Cassazione si è pronunciata come segue:

Partendo dal presupposto che la sentenza nei confronti dell'imputato deve essere annullata per sopraggiunta prescrizione, i primi due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in quanto legati al reato iscritto al Datore di Lavoro.

“In sostanza, essendo stato dato atto dell'assoluta indispensabilità dei guanti ad alta protezione per prevenire il rischio di bruciature, non occorreva fornire ulteriori specificazioni relativamente all'inutilità di quelli di cuoio. Secondo la Corte, il rischio era stato individuato nel DVR, ma l'imputato non aveva fornito ai lavoratori gli strumenti idonei, i quali erano stati consegnati solo successivamente all'incidente e dopo le disposizioni dell'USL al riguardo (vedi testimonianze di [omissis] Spisal e dell'attrezzista [omissis]).”

Si rileva, inoltre, che l'infortunio non era dovuto solamente al mancato utilizzo dei guanti, ma anche ad una serie di gravi carenze riscontrate a carico del datore di lavoro tra le quale l'omessa adeguata formazione tanto che “La Corte territoriale ha altresì affermato che il rischio della lavorazione non derivava dalla posizione avanzata o arretrata della testa della macchina, ma dal comportamento del [omissis] che, come i suoi colleghi, per non interrompere il ritmo della lavorazione non attendeva il raffreddamento della macchina. L'azienda, infatti, non aveva mai prospettato agli operai tale eventualità e non aveva fornito spiegazioni relative alla tecnica di rimozione dei tappi di plastica che ostruivano l'iniettore. La prassi seguita, secondo quanto esposto da tutti i testi, consisteva nel non interrompere il ciclo produttivo, senza attendere il raffreddamento per venti o trenta minuti nel caso in cui si fosse verificato l'inconveniente del tappo.” E ancora “Con riferimento all'elemento soggettivo, la Corte di merito ha approfonditamente ed esaurientemente illustrato le ragioni della prevedibilità e della prevenibilità dell'evento da parte del [imputato], individuabili nei pregressi analoghi incidenti verificatisi, nelle plurime carenze in tema di sicurezza dei lavoratori circa la dotazione dei guanti ad alta protezione termica e del libretto di istruzione del macchinario, la formazione e l'informazione dei lavoratori, l'aggiornamento del DVR attuato solo in seguito all'accadimento in esame e l'omesso controllo circa la prassi scorretta seguita dagli operai.”

Riguardo al terzo motivo del ricorso, “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all'art. 5, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).” Relativamente a questo la Cassazione sottolinea come la Corte d'Appello abbia correttamente confermato la condanna della Ditta che risultava aver risparmiato denaro per l'acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori e si era avvantaggiata per l'imposizione di ritmi di lavoro i quali prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina (attesa del raffreddamento degli iniettori di materiale plastico).

“Per tali ragioni, la sentenza va annullata senza rinvio, nei confronti dell'imputato, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; il ricorso proposto dalla società va rigettato, con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.”