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14 Aprile 2020

Regione Toscana COVID-19: ulteriori misure per le attività commerciali

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In data 13 aprile u.s., il Presidente della Regione Toscana ha emesso l’ordinanza n. 33 – Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 -. Si tratta di un provvedimento dedicato a quelle attività per le quali è possibile l’apertura a far data dal 14 aprile, ovvero commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, commercio al dettaglio di libri, commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

All’interno della già menzionata ordinanza sono però contenuti alcune prescrizioni che, ragionevolmente, saranno estese anche alle attività ad oggi operative, o che lo saranno prossimamente.

Trattandosi di significativi elementi aggiuntivi, rispetto a quanto già contenuto in documenti precedenti, li elenchiamo di seguito in modo che sia possibile, per ciascuna attività, avviare una valutazione circa il prossimo recepimento nei protocolli aziendali.

Obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di areazione laddove presenti.

Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.

Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.

L’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.

L’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.

Per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.

L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

L’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.

L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.

L'obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza si renda necessaria.

Il testo della menzionata ordinanza può essere scaricato da questo link.