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23 Dicembre 2019

SENTENZE | 46462/2019 Sul ritardo dei pagamenti delle sanzioni amministrative

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I pagamenti delle sanzioni amministrative da parte di realtà imprenditoriali che sono state ammonite per degli illeciti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono un argomento raramente trattato in ambito legislativo, ma comunque di rilevante importanza.

Nella sentenza che andiamo a presentare oggi il pagamento di una sanzione amministrativa era avvenuto oltre il limite perentorio di scadenza. L’effetto estintivo non si era quindi verificato per mancanza dei presupposti poiché il contravventore, benché avesse adempiuto alle prescrizioni che gli erano state ascritte, aveva provveduto al pagamento delle somme imposte a titolo di obiezione amministrativa successivamente al termine previsto di 30 giorni. 

Quale legale rappresentante di una ditta edile, l’imputato veniva condannato ad una ammenda pecuniaria perché eseguiva dei lavori in facciata su una piattaforma aerea su autocarro senza indossare i necessari DPI anticaduta. 

L’imputato ricorre in cassazione deducendo come unico motivo di ricorso la violazione “dell'articolo 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'inosservanza dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13, artt. 1187 e 2963 cod. civ., art. 7 comma 1 lett. h) del d.l. n. 70 del 2011 e artt. 21 e 24 del d. Igs n. 758 del 1994.” Il Tribunale avrebbe erroneamente condannato l’imputato avendo ritenuto che il pagamento della sanzione amministrativa (che era stata imposta a titolo di oblazione) fosse stato eseguito decorso il termine perentorio di 30 giorni. In particolare, l’ultimo giorno utile per il pagamento sarebbe risultato un sabato e quindi, secondo l’imputato, da considerarsi giorno festivo; il termine ultimo per il pagamento si sarebbe dovuto quindi considerare il lunedì successivo. 

Secondo la Corte di Cassazione, la tesi difensiva non è condivisibile e quindi da rigettare per diversi motivi tra cui, riportiamo testualmente: “[…] la causa estintiva, che deriva a seguito di adempimento della procedura di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo, va accertata e dichiarata in sede giudiziaria con l'applicazione della disciplina processuale penale anche per quanto riguarda quella dei termini processuali. Il pagamento della sanzione che direttamente rileva, se effettuata nei termini perentori, quale fatto che produce l'effetto estintivo della contravvenzione, deve essere verificato dal giudice, al pari dell'adempimento delle prescrizioni, al fine della produzione di un effetto giuridico, appunto la declaratoria di estinzione. Ed allora, la verifica della tempestività va valutata alla stregua della disciplina dei termini di cui all'art 172 comma 2 cod.proc.pen., che è applicabile anche ai termini perentori (Sez. 6, n. 1748 del 19/04/1994, Rv. 199059 - 01), secondo cui il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo. 

Va, infine, ricordato che, con una recente pronuncia la Corte di cassazione ha chiarito che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato. 

L'effetto estintivo non si era verificato per mancanza dei presupposti, avendo il contravventore adempiuto alle prescrizioni, ma non effettuato il pagamento della somma di denaro dovuta a titolo di obiezione amministrativa nel termine di giorni 30. Correttamente il Tribunale ha escluso l'effetto estintivo ed ha condannato l'imputato per la contravvenzione in questione.”