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06 Maggio 2019

Prevenzione incendi - Il DM 03/08/2015 diventerà l'unico riferimento progettuale

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Il decreto del 12 aprile del Ministero dell'Interno contiene modifiche al DM 03/08/2015, che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Le modifiche - importantissime - al Codice di sicurezza antincendio italiano entreranno in vigore dal 21 ottobre 2019. La data va cerchiata in rosso perché è ufficiale: deriva dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile, del decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019, che modifica il decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n. 139/2006.

Ricordiamo che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha già fatto chiarezza sulla nuova normativa antincendio, contenuta nel documento della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso, dove sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

La circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo, quindi, è molto importante in materia di antincendio: in primis, si precisa che tutte le modifiche entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi...) dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e pongono fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.


Nuovo Codice di prevenzione incendi: attività soggette all'obbligo e specifiche principali

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.

NB - nel programma delle attività del CCTS sono in preparazione le RTV relative alle attività di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, asili nido, stazioni ferroviarie, nonché una modifica alla RTV sulle autorimesse.


Nuova normativa antincendio: focus sull'eliminazione del doppio binario 

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività, tra le quali si sottolineano:

  • l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. Pertanto viene indicata l'applicabilità del codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
  • l'introduzione dell'attività 72, legata a edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche, ecc.;
  • l'introduzione dell'attività 73.

Inoltre, si dispone l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei cd. "criteri tecnici di prevenzione incendi". Nello specifico:

  • il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione";
  • il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte dell'attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
  • per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), si può continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il Codice all'intera attività;
  • il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette;
  • per le attività dotate di RTV resta possibile scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Fonte: www.ingenio-web.it