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02 Agosto 2026

Interpello n. 2/2026: chiarimenti sul rapporto tra RLS e Ufficiale di Polizia Giudiziaria

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro torna a pronunciarsi con l’Interpello n. 2/2026, pubblicato a seguito di un quesito presentato dalla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/08. Il tema riguarda il rapporto tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quello di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’organo di vigilanza competente per territorio, con riferimento alla possibile compatibilità delle due funzioni.

Il ruolo del RLS : il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è individuato come figura interna al sistema aziendale di prevenzione, chiamata a svolgere funzioni di consultazione, partecipazione e rappresentanza dei lavoratori sui temi della salute e sicurezza. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’RLS funge da interlocutore degli organi di vigilanza e può interfacciarsi loro, nonché sollecitarne l’intervento, nei casi previsti dalla normativa.

Il ruolo dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria:  il personale dell’organo di vigilanza con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria esercita – come specificato nel documento in esame – “funzioni pubblicistiche di controllo e accertamento, esercitate in posizione di terzietà”.

Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione osserva che le due figure rispondono a finalità differenti e operano in ambiti funzionali distinti. Per questo motivo, il documento afferma che “si delinea una commistione di ruoli” qualora l’RLS svolga contemporaneamente anche il ruolo di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.