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31 Agosto 2017

SENTENZA - Il DVR deve considerare anche guasti e malfunzionamenti

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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 agosto 2017, n. 38528 - Rischi connessi all'utilizzo delle attrezzature in caso di anomalie di funzionamento. Infortunio mortale per la caduta dell'imbuto.

Il fatto

Mentre il S.R. con altri tre colleghi nel turno notturno del 9 dicembre stava effettuando le operazioni di riattrezzaggio di un impianto dotato di imbuto (in quanto erano state ultimate le operazioni di manutenzione e pulizia) si avvedeva che il perno di sicurezza era rimasto inserito nell'imbuto e pertanto ne impediva la discesa dalla posizione "alto" a "basso". Nella posizione "alto" è prevista un'ulteriore possibilità di bloccaggio mediante l'inserimento di uno "spinotto di stazionamento".

Normalmente i movimenti dell'imbuto sono comandati da un'elettrovalvola, comandata via computer dalla cabina di controllo impostato comunque automaticamente su un programma che assicura il sincrono movimento. Sull'elettrovalvola è però possibile agire anche manualmente, rendendo inefficace il comando elettrico.

Nel caso di specie la squadra di operai provvide a dare il comando di "abbassa" all'imbuto che rimase bloccato in alto a causa della presenza dello spinotto che si trovava inserito nel suo alloggiamento.

Inizialmente non essendo possibile sfilare il predetto perno manualmente (perché l'imbuto premeva su di esso) i quattro operai, del tutto privi di istruzioni sul comportamento più sicuro e corretto da adottare in tale frangente, effettuavano diversi tentativi (utilizzando per esempio un tubo forato, un martello e poi anche la fiamma ossidrica); quando riuscivano a sfilare il perno di sicurezza, tuttavia, nell'alloggiamento del predetto perno rimaneva incastrato il tubo forato che, in un primo momento, impediva anch'esso la discesa dell'imbuto; ad un certo punto, S.R. entrò nella linea dei rulli venendo a porsi proprio sotto l'imbuto; questo improvvisamente precipitò dalla posizione "alto" che aveva sino a quel momento mantenuta alla posizione di "basso", travolgendo così l'operaio che trovò morte istantanea.

Le responsabilità contestate

  • nell'utilizzo dell'imbuto presente sull'impianto citato non venivano presi in considerazione i rischi connessi all'utilizzo dello stesso soprattutto in caso di anomalie del funzionamento dell'impianto e con riferimento alla necessità di impedire la caduta accidentale dell'imbuto sulla linea;
  • non assicuravano ai lavoratori adeguato e specifico addestramento sull'utilizzo di attrezzature che richiedevano conoscenze e responsabilità particolari tali da permettere un utilizzo sicuro delle stesso;
  • non disponevano che i dipendenti partecipassero a un addestramento specifico e relativo alle necessarie manovre di attrezzaggio e disattrezzaggio della linea di carico dell'impianto
  • nel documento di valutazione dei rischi non prendevano in considerazione in modo specifico e puntuale la parte dell'impianto denominata imbuto presente nella zona di carico;
  • non fornivano istruzioni specifiche sui provvedimenti da adottare nel caso di anomalie, compresa l'ipotesi del perno lasciato accidentalmente inserito prima di procedere ad avviare l'impianto;

In particolare viene stigmatizzata "la circostanza che l'inserimento dello spinotto- da ritenersi una misura prevenzionale tesa ad impedire l'accidentale discesa dell'imbuto, anche a causa di un eventuale errore umano, non fosse stato nell'azienda in cui si è verificato l'infortunio mortale previsto e regolamentato ed evidenziando come i dirigenti non avessero tenuto conto dei rischi insiti anche nelle possibili anomalie di comportamento dell'imbuto, mancando in particolare nel documento di valutazione dei rischi una previsione specifica relativa alle fasi di disattrezzaggio e riattreggiazzo della linea".

Queste fasi "erano dotate di specifiche peculiarità derivanti dalla interferenza dell'operare di squadre diverse (facenti capo anche a differenti datori di lavoro come accadeva per gli addetti alle pulizie industriali) che erano impegnate, in successione".

Erano inoltre prevedibili e lo dimostra "la presenza dello spinotto" che era "una misura prevenzionale, dovendosi stigmatizzare quindi che il suo inserimento non fosse stato nell'azienda previsto".

Esito

Rigettato i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

[Fonte: Olympus]