News

20 Ottobre 2025

Formazione lavoratori stranieri dopo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

formazione-lavoratori-stranieri-dopo-laccordo-stato-regioni-del-17-aprile-2025

L' Accordo Stato-Regioni ha dato attuazione alla norma primaria contenuta nell’articolo 37 comma 13 del D.Lgs.81/08, che - sin dal 2008 - prevede che “il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile  per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” Inoltre - prosegue la medesima disposizione - “ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa  verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.” Sotto il profilo sanzionatorio è munito di sanzione penale il comma 1 dell’art.37 stesso, ai sensi del quale “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”. A fronte di tale quadro, il comma 13 dell’art.37 del D.Lgs.81/08 impone la verifica ex ante della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo,  ed ex post, attraverso il sistema di verifica dell’efficacia della formazione imposto dall’Accordo 17 aprile 2025. L’Accordo ha anche tenuto conto  che nel corso di formazione rivolto ai preposti, nell’ambito del modulo “comunicazione e informazione”, debbano essere illustrate anche le “tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.”

2 sentenze  particolarmente significative su questo tema: 1) Cassazione Penale, Sez.IV, 23 luglio 2018 n.34805: la Corte ha confermato la condanna di due datori di lavoro di un’impresa subappaltatrice per il decesso del dipendente D.E. il quale, “addetto alle opere di finitura esterna di un prefabbricato, era rimasto folgorato per effetto di un “arco voltaico” creatosi da una linea elettrica a 15.000 volt che attraversava quel cantiere a mt.8,50 dal suolo. La cautela descritta nel POS era oltremodo generica, né assolveva allo scopo di rendere edotto il lavoratore, non poteva richiedersi di leggere autonomamente il piano di sicurezza e neppure il manuale d’uso del macchinario che impiega.”; 2) Cassazione Penale, Sez.III, 3 ottobre 2016 n.41129: è stato condannato un datore di lavoro perché, nell’ambito di un cantiere, ometteva “di assicurare che il ponteggio fosse smontato sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte (con specifico riferimento all’impiego di sistemi anticaduta) e conformemente al PIMUS”. Inoltre, l’imputato ometteva “di redigere PIMUS con contenuti minimi conforme a quanto disposto dall’allegato XXII, del d.lgs n.81 del 2008” e, infine, “di assicurare che i preposti ricevessero un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle loro mansioni in cantiere e in materia di montaggio/smontaggio ponteggi.”