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03 Marzo 2017

DL Milleproroghe 2016: rinvii per adeguamento antincendio di scuole e strutture ricettive

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Strutture scolastiche

Nel Testo del convertito DL Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) viene innanzitutto confermata la proroga (articolo 4 comma 2 ) per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola: se alla data di entrata in vigore del decreto non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, il termine viene prorogato al 31 dicembre 2017

Nel precedente DL Milleproroghe 2015 all'art.4 co 2 stabiliva la proroga al 31 dicembre 2016, ora ulteriormente prorogato.

In sede di conversione, però è stato aggiunto il comma 2 bis all'art.4 del DL Milleproroghe 2016, in base al quale viene fissato il medesimo termine (31 dicembre 2017) di adeguamento antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio.


Strutture ricettive

Nel Testo convertito del DL Milleproroghe 2016 compare anche la proroga per le strutture ricettive (non contemplate nel testo originario del DL).

All'art.5 del DL n.244/2016 è stato aggiunto il comma 11-quinquies (sui rifugi alpini) e 11-sexies per (sulle strutture ricettive).

Con il comma 11 sexties si fissa al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per l'adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

Tale modifica viene effettuata sostituendo all'art. 11 comma 1 del DL n.150/2013 (Milleproroghe 2013) le parole: «31 dicembre 2016» con «31 dicembre 2017».

L'art. 11 (Proroga di termini in materia di turismo) del Milleproroghe 2013 fissava al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento (come prorogato l'anno scorso dal DL Milleproroghe 2015 (DL n. 210/2016) convertito con Legge di Conversione n.21/2016 (pubblicata in GU n.47 del 26 gennaio 2016).


Rifiugi alpini

All'art.5 comma 11 quinquies (introdotto in sede di conversione) del testo del DL Milleproroghe 2016 convertito si fa poi riferimento ai rifugi alpini: si proroga al 31 dicembre 2017 il termine ultimo per la presentazione della istanza preliminare (di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011) e di SCIA (di cui all'articolo 4 del DPR 151/2011).

L'articolo 5 comma 11 quinquies modifica infatti l'articolo 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi), comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (DL del Fare convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98): all'art. 38 si disponeva la presentazione delle due istanze "entro tre anni dalla data di entrata in vigore" del DPR n.151 (avvenuta il 07/10/2011: il termine era dunque scaduto al 7/10/2014).


Riferimenti normativi:

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.».

(GU n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14)

Vigente al: 28-2-2017

Le disposizioni di modifica

Art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca 

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017. 

(( 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.

Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. ))

Art. 5 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno 

((11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2017. 

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»)).