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News
12 Luglio 2025
Attività lavorativa in locali sotterranei o semi interrati. Nuove indicazioni dopo il Collegato Lavoro.
Con la nota n. 5945/2025 del 8 luglio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla gestione del regime autorizzatorio previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 81/2008, la modulistica e i relativi controlli e sanzioni.
Constatata l’assenza di una definizione univoca su base nazionale di “locale interrato” e “locale seminterrato”, l’INL chiarisce che ai fini delle comunicazioni in deroga si dovrà fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente.
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i locali con presenza lavorativa occasionale e inferiore a 100 ore/anno (es. vani tecnici, bagni, spogliatoi, locali caldaia, ecc.).
Le comunicazioni dovranno contenere, obbligatoriamente una relazione descrittiva delle attività svolte, attestando l’assenza di emissioni nocive; l’asseverazione di un tecnico abilitato su agibilità, igiene, sicurezza e conformità impiantistica.
Maggiore attenzione verrà rivolta alle comunicazioni relative ad attività potenzialmente a rischio, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, falegnameria, tipografia, tinto-lavanderie, ecc.
L’uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni dalla comunicazione o in assenza di riscontro alle richieste di integrazione) comporta violazione dell’art. 65, così come le dichiarazioni non veritiere o le asseverazioni false, che potranno comportare anche responsabilità penali.
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