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News
24 Febbraio 2017
SENTENZA - Infortunio durante pulizia di un macchinario in movimento, colpevoli DL e RSPP
Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2017, n. 8115 - Pulitura di un macchinario in movimento: infortunio e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP
Il fatto
Mentre stava pulendo i cilindri accoppiatori di una macchina da residui di colla, lo straccio avvicinato ai due rulli convergenti viene risucchiato, facendo urtare violentemente la mano del lavoratore contro la barra di protezione metallica posta fra i due rulli e provocando un "trauma da sguantamento secondo dito mano destra e infrazione testa falange media", lesioni giudicate guaribili in 85 giorni.
In prima analisi vengono condannati C.G. quale delegato in materia antinfortunistica e, in tale veste, di datore di lavoro del R.B.; e M.R. quale dirigente in materia antinfortunistica (nominato in agosto 2009) per non avere indicato, nel redigere il documento di valutazione dei rischi relativi all'uso del macchinario, le misure di prevenzione e di protezione da attuare e i dispositivi di protezione individuale da adottare nell'esecuzione delle operazioni di pulitura della macchina, con riferimento ai rischi di trascinamento, intrappolamento e schiacciamento degli arti superiori.
Il ricorso
Tra le motivazioni del ricorso i due imputati sostengono di avere posizioni e funzioni differenti e quindi dovevano essere isolate le responsabilità. Nello specifico vista la qualifica di datore di lavoro e all'attribuzione dei relativi poteri in capo a C.G. costui non poteva essere un mero "delegato" ma aveva funzioni e poteri datoriali, mentre M.R. era delegato in materia antinfortunistica e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento. Di conseguenza viste le funzioni differenti, la responsabilità del C.G. doveva pertanto essere circoscritta al solo profilo dell'individuazione e valutazione del rischio, in relazione al quale non é ammessa delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008; e da tale profilo di responsabilità doveva essere esclusa la posizione del M.R..
La sentenza
La motivazione non è ammissibile in quanto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori. In relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (vds. in particolare Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261107).
Inoltre, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (vds. ad es. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850).
Pertanto, nel caso di specie sia al datore di lavoro, sia al R.S.P.P. incombeva l'obbligo di individuare non solo i rischi connessi all'operazione di pulitura della macchina, ma altresì le procedure più corrette per eseguire in sicurezza tale operazione.
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