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10 Novembre 2015

Interpello 8/2015: sorveglianza sanitaria e sopralluogo medico competente

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La Commissione per gli Interpelli risponde con l’interpello n° 8/2015 a due quesiti posti dalla CISL nazionale sul tema della sorveglianza sanitaria e del ruolo del medico competente.

In particolare la Commissione chiarisce che tutti i lavoratori dipendenti presso un’azienda dove sia stato nominato un medico competente possono far richiesta di sottoporsi a visita medica, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano o meno sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischio di natura diversa da quello per il quale si richiede la visita aggiuntiva, cosi come indicato dall’art. 41, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. In ogni caso il D. Lgs. 81/08 lascia al medico competente l’ultima parola in merito, ovvero è il medico competente a decidere se accogliere la richiesta del lavoratore, in relazione ai rischi dovuti all'attività lavorativa svolta.

Il secondo quesito posto dalla CISL riguarda l’obbligo da parte del medico competente di visita dei luoghi di lavoro, che deve avvenire con periodicità annuale o con cadenza diversa in base al parere del medico stesso, sulla base della valutazione dei rischi, come indicato dall’art. 25, comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/08. La Commissione ritiene che tale obbligo è connesso alla valutazione dei rischi, pertanto la visita agli ambienti di lavoro deve essere estesa “a tutti quei luoghi che possono avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro” (art. 25, comma 1, lett.a)).