News

06 Ottobre 2016

Prevenzione incendi nei campeggi: chiarimento dei VVF alla regola tecnica

prevenzione-incendi-nei-campeggi-chiarimento-dei-vvf-alla-regola-tecnica

Il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica) con la nota n. 11257/2016 del 16/09/2016 ha fornito utili chiarimenti relativamente alla prevenzione incendi nell’ambito delle strutture ricettive in aria aperta (ad esempio i campeggi e i villaggi turistici).

In particolare la nota chiarisce alcuni aspetti e sviluppa degli indirizzi applicativi relativamente al Decreto Ministeriale 28 febbraio 2014, recante la Regola Tecnica di Prevenzione Incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. 

Il chiarimento affronta 4 particolari aspetti della Regola Tecnica:

- le distanze tra unità abitative-aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti solidi urbani con raccolta differenziata;

- l’illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione;

- i carrelli tenda e gli air camping;

- prescrizioni particolari e aggiuntive riguardo il parcheggio a ridosso delle unità abitative.

Approfondiamo il primo punto sviluppato: per evitare che le zone delle strutture ricettive destinate agli ospiti e/o con notevole affluenza di persone possano essere interessate da incendio scaturito da aree destinate a deposito rifiuti, è stato stabilita la necessità di identificare un’area, posta anche all’aperto, in cui vengano conferite significative quantità di rifiuti, in attesa del successivo smaltimento.

Il Ministero dell’Interno specifica inoltre al secondo punto che, ai fini dell’agevole esodo delle persone in caso di emergenza, deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione che tuttavia non verrà esteso alla globalità dei percorsi interni al campeggio, ma solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all’area di sicurezza e alla zona parcheggio, escludendo i percorsi interni alle singole isole abitative.

All’ultimo punto della nota viene invece chiarito che, nei campeggi, il divieto di parcheggio delle autovetture a ridosso delle unità abitative è finalizzato a mantenere la distanza di rispetto minima che consenta una agevole e rapida evacuazione dell’area in caso di emergenza.

Per la consultazione del testo completo della Nota n. 11257/2016 del 16/09/2016 dei Vigili del Fuoco, è possibile scaricare l’allegato.

1475836336-Nota-Ministeriale-VVF-n11257-2016-prevenzione-incendi-campeggi.pdf