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09 Luglio 2025

INL: provvedimento di interdizione ante/post partum – indicazioni

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Con nota 5944 dell'8/07/2025 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative relativamente alla valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto.

Riferimenti normativi: artt. 6, 7 e 17 del d.lgs. n. 151/2001 finalizzati a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte ovvero attraverso l’astensione dal lavoro; art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 (tuttora vigente in forza dell’art. 87 del d.lgs. n. 151/2001); comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000 secondo cui: “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana” tuttavia “condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”; lo stesso dicasi per il periodo dell’allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

Modalità di presentazione dell'istanza: la richiesta di interdizione può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o su istanza della lavoratrice, utilizzando la modulistica disponibile nell’apposita sezione del portale INL, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente, del certificato medico di gravidanza con indicazione della data presunta del parto (in caso di interdizione anticipata) o dell’autocertificazione/certificazione di nascita (in caso di interdizione posticipata) e l’indicazione della mansione svolta dalla lavoratrice. Qualora la richiesta sia presentata dal datore di lavoro, la stessa dovrà contenere anche la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. 

Valutazione dei rischi:  nell’approccio alla valutazione dei rischi, la prima fase corrisponde all’identificazione degli stessi in riferimento alle mansioni svolte dalla lavoratrice e all’ambiente di lavoro con particolare attenzione alla presenza di (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici..... Qualora non sia possibile eliminare il rischio  si dovrà procedere all’interdizione dal lavoro .

Divieto di trasporto e sollevamento pesi: l’art. 7 comma 1 del d.lgs. n. 151/2001 dispone “il divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri elencati specificamente negli allegati A e B del decreto citato”.  Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg  Per spostamenti di pesi inferiori ai 3 kg non si applicano i criteri relativi alla movimentazione manuale carichi; in tale contesto vanno valutati altri rischi quali la stazione eretta, le posture incongrue, i ritmi lavorativi. Nella fase post-partum, alla ripresa dell’attività lavorativa, alla lavoratrice madre dovrà essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l’indice di rischio (UNI ISO 11228-1) sia superiore o uguale a 1.

Cosa deve fare il datore di lavoro: al fine di mettere in pratica tutte le misure necessarie ad evitare l’esposizione ai potenziali rischi della lavoratrice madre, il datore di lavoro dovrà attuare uno o più dei seguenti provvedimenti: a) modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro; b) spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non pregiudizievole al suo stato; c) qualora non siano possibili le ipotesi di cui alle lettere a) e b), il datore di lavoro dovrà tempestivamente avanzare istanza di astensione ante partum/post partum, all’ITL competente per territorio, al fine di ottenere il conseguente provvedimento autorizzativo.

Attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose (elenco non esaustivo): lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda; lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta; trasporto e sollevamento di pesi; lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige sforzo; uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni; lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria; lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto; lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte; lavoro notturno.

Comparto Scuola :a seconda dell’assegnazione, si evidenziano diverse tipologie di rischi per le educatrici di asili nido e insegnati di scuola dell’infanzia i principali rischi sono: 1. sollevamento di bambini (movimentazione manuale dei carichi); 2. stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico/malattie esantematiche); 3. posture incongrue e stazione eretta prolungata. Il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.