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30 Aprile 2025

Nuovo Accordo Stato Regioni: il lavoratore va formato SUBITO!

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Una delle questioni più dibattute degli ultimi anni riguarda la tempistica con cui deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti. La diatriba nasceva da una frase presente nel “vecchio” Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato “entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”. Questa formulazione, purtroppo, è stata a lungo oggetto di errate interpretazioni.

IL VECCHIO LIMITE DEI 60 GIORNI NON AUTORIZZAVA A POSTICIPARE LA FORMAZIONE

È fondamentale chiarire che la previsione contenuta nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo 37, comma 4 del D.Lgs. 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: la formazione del lavoratore deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici (D.Lgs. 81/08, art. 37, c. 4).

Il termine dei 60 giorni, dunque, rappresentava una scadenza massima per completare l’intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall’Accordo, ma non giustificava in alcun modo l’impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo esponevano a rischi senza una formazione preventiva adeguata. Procrastinare la formazione rispetto all’inizio delle attività lavorative sarebbe contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza, come ribadito anche dalla giurisprudenza in vari casi.

IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/04/2025 FA CHIAREZZA

Con l’abrogazione dell’Accordo del 2011 e l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, la questione è stata finalmente risolta in modo esplicito. Il nuovo testo infatti non riporta più la previsione dei 60 giorni e stabilisce chiaramente che la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni.

Questa modifica è coerente con quanto già stabilito dal D.Lgs. 81/08 e conferma un principio fondamentale della prevenzione: nessun lavoratore può iniziare un’attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.

IN CONCLUSIONE: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO!

Non ci sono più alibi o interpretazioni ambigue: il lavoratore deve essere formato appena entra in azienda, prima dell’inizio dell’attività lavorativa e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato Regioni del 2025 ha eliminato ogni possibilità di fraintendimento, rafforzando l’obbligo per il datore di lavoro di agire nel rispetto della normativa e dei principi di tutela della salute dei lavoratori.

PER APPROFONDIRE…

Come abbiamo visto, tutti i lavoratori devono partecipare a una formazione iniziale che si articola, anche secondo il nuovo Accordo Stato Regioni 2025, in due moduli:

  • formazione generale, con durata di almeno 4 ore, valida per ogni tipo di azienda,
  • formazione specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore in base al settore economico (codice ATECO) e al livello di rischio associato.

Questa formazione richiede un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore nel quale devono essere trattate le evoluzioni e innovazioni significative, applicazioni pratiche e/o approfondimenti giuridico-normativi, tecnici, organizzativo-gestionali sulla sicurezza, rischi e misure di prevenzione.

Evolutiva Consulting organizza numerosi corsi dedicati ai lavoratori, in aula/videoconferenza e in modalità e-learning: vai al seguente link.

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