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15 Maggio 2024

Cassazione Penale, Sez. 3, 08 maggio 2024, n. 18040 - E' del coordinatore per la sicurezza l'obbligo di sospendere il cantiere?

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 Con sentenza del 14/09/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava A.A. responsabile del reato di cui all'art. 158, comma 2, lett. a), in relazione all'art. 92, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008 - perché in qualità di coordinatore in fase dì progettazione e in fase di esecuzione dei lavori che si stavano eseguendo presso il cantiere di S, ometteva di procedere alla sospensione dei lavori che si stavano eseguendo nel cantiere, in considerazione della pericolosità del medesimo a causa delle condizioni climatiche avverse e della presenza di lastre di ghiaccio sul percorso. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando tre motivi di seguito enunciati:

1) con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione della posizione di garanzia in capo al coordinatore rispetto alle altre figure presenti in cantiere: argomenta che il coordinatore per la fase di esecuzione opera laddove esista un "rischio interferenziale", non sussiste a carico del coordinatore un obbligo di vigilanza e di presenza continua in cantiere, in quanto un obbligo di vigilanza continua sulle attività svolte in cantiere è di pertinenza delle figure responsabili delle imprese affidatane ed esecutrici e, quindi, del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di tale imprese;

2) con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 92, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008: argomenta che la vigilanza sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda le condizioni metereologiche, rimane sempre di competenza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, il rischio della presenza di ghiaccio non costituiva un rischio interferenziale su quale il predetto aveva l'obbligo di intervenire in quanto coordinatore.

3) con il terzo motivo deduce vizio di motivazione.

Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, la contravvenzione contestata, consumatasi in data 12.12.2018, si è estinta per prescrizione in data 12.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen.

La non manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.