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15 Marzo 2023

DIISOCIANATI: I nuovi obblighi previsti dal Regolamento UE 2020/1149

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Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale a partire dal 24 agosto 2023, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni.

Vediamo di seguito di chiarire quali sono le novità introdotte dal Regolamento e come si può eventualmente continuare ad utilizzare questi composti chimici oltre tale data.

COSA SONO I DIISOCIANATI E DOVE SI TROVANO?

I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed una unità di tipo alifatico o aromatico.

I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori. Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche. Li troviamo quindi impiegati, ad esempio, nel settore della produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nel settore edilizio, nella produzione di mobili.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/1149?

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 sono state fissate due date importanti per i diisocianati:

- 24 Febbraio 2022, restrizione sull’immissione sul mercato: non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

         • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure il fornitore deve garantire che:

                    ⋄ il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo;

                    ⋄ sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate                       sull’etichetta.

- 24 Agosto 2023, restrizione sull’utilizzo per uso industriale e professionale: non è più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che:

        • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;

        • i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Si riporta la definizione di “utilizzatori industriali e professionali” presente nel Regolamento: i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

FORMAZIONE SULL’USO SICURO DEI DIISOCIANATI

Entro il 24 agosto 2023, quindi, tutti gli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano), devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati per poter continuare a manipolarli, in concentrazione superiore allo 0,1%, oltre tale data. Sono previsti tre livelli di formazione in base alle attività lavorative svolte dal personale con gradi maggiori di approfondimento degli argomenti.

La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione e il docente deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.

La formazione deve essere rinnovata con periodicità quinquennale.