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11 Maggio 2022

Covid: proroga protocolli anticontagio nei luoghi di lavoro fino al 30/6

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato pubblicato il 4 maggio 2022 sul proprio sito istituzionale, rende noto che, a seguito della riunione a cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, si è ritenuto di confermare fino al 30 giugno 2022 le misure anti-contagio già previste nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.

QUALI SONO LE MISURE ANTI-CONTAGIO OBBLIGATORIE CHE RESTANO ANCORA VALIDE NEI LUOGHI DI LAVORO?

Nella riunione del 4 maggio 2022 hanno convenuto che “il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione” e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del Protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Vediamo sinteticamente le principali misure già previste nel “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021 ma che restano ancora valide e obbligatorie fino al 30 giugno 2022.

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Il Protocollo definisce chiaramente quali sono i DPI da utilizzare, ossia le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

Le mascherine chirurgiche o DPI per la protezione delle vie respiratorie con caratteristiche superiori (FFP2 e FFP3) devono essere utilizzati in tutti i casi di condivisione del luogo di lavoro, al chiuso e all’aperto.

INFORMAZIONE

L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori, e chiunque entri in azienda, sulle disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo depliant informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali. Tra le informazioni:

  • l’obbligo di restare a casa in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus Covid 19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus Covid 19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico da struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Vengono inoltre dettate raccomandazioni specifiche per le modalità di accesso di fornitori esterni e visitatori, nonché per i lavoratori dipendenti da aziende terze che lavorano all’interno della ditta a diverso titolo.

PER QUANTO TEMPO RESTERANNO ANCORA OBBLIGATORIE LE MISURE ANTI-CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO?

Come detto, in sede di riunione tra i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali, si è ritenuto di confermare l’obbligatorietà di adottare le misure anti-contagio contenute nel Protocollo Condiviso fino al 30 giugno 2022.

Inoltre, i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.